In attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa al reciproco riconoscimento degli effetti di misure di protezione adottate dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri, ed in attuazione, altresì, della legge 6 agosto 2013 numero 96, con la quale è stata conferita relativa delega al governo, è stato emanato il decreto legislativo 11 febbraio 2015 n. 9.

Si tratta di un intervento normativo diretto a garantire la libertà delle persone contro ogni forma di coercizione e di molestie oltre il territorio nazionale, ampliando il raggio d'azione delle tutele all'intera area europea.
Lo scopo della direttiva 2011/99/UE, infatti, è quello di prevedere attraverso  il reciproco riconoscimento tra gli Stati membri dell'Unione europea delle decisioni relative alle misure di protezione adottate in materia penale, uno spazio comune in cui le vittime di reato di ciascuno Stato membro continuino ad essere tutelate. 
Sì legge nel testo normativo che la persona protetta, ossia la persona fisica, già oggetto di protezione derivante dalla misura di protezione adottata dallo Stato membro di emissione, ad esempio perché vittima di stalking,  con l'ordine di protezione europeo vedrà estesa  l'applicazione della misura di protezione anche nello Stato dell'Unione Europea in cui deciderà di risiedere o soggiornare.
L' idea è quella,dunque, di creare uno spazio comune di giustizia, senza che possano essere innalzate frontiere interne di ostacolo alla libertà di ogni individuo: la protezione delle vittime di reato continuerà ad essere assicurata in ciascun altro Stato membro nel quale le stesse si vorranno trasferire.
È chiaro il collegamento di tale esigenza con il diritto fondamentale dei cittadini europei di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione Europea, senza dover temere che questa imprescindibile  prerogativa possa subire delle limitazioni o tradursi,ancora peggio, in una perdita della protezione ottenuta nel proprio Stato membro.


Definizione di ordine di protezione europeo.
L'ordine di protezione è la decisione adottata dall’ autorità giudiziaria di uno Stato membro ( cd. Stato di emissione), Stato in cui è stata disposta una misure di protezione, al fine di proteggere la persona vittima di atti di rilevanza penale, che possano pregiudicarne la vita, l'integrità fisica,  la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale, il quale viene trasmesso per il suo riconoscimento all'autorità competente di un altro Stato membro affinché quest'ultima possa adottare tutte le misure necessarie per assicurare la continuazione della protezione della vittima.
Il sistema delineato, prima dalla direttiva 2911/99/UE e poi trasfuso nel decreto legislativo 9/ 2015, prevede che il giudice che dispone una delle misure cautelari previste dagli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale, su richiesta della persona protetta che dichiari di soggiornare o risiedere all'interno di un altro Stato membro o manifesti l'intenzione di farlo, emette l'ordine di protezione europeo, provvedendo senza ritardo alla trasmissione del provvedimento al Ministero della Giustizia, al fine della successiva trasmissione all'autorità competente dello Stato di esecuzione.

 

Il procedimento di emissione, in particolare.
L'emissione è dunque subordinata alla sussistenza di varie condizioni, tra le quali rientrano i tipi di misure di protezione adottabili dall’autorità giudiziaria e l'avvio della procedura.

In ordine al primo profilo, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 9/2015  riconosce come misure di protezione che consentono in Italia l’emissione dell’ordine di protezione quelle cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare ( art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ( art. 282-ter)