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Assistenza ai passeggeri se il volo non parte per circostanze eccezionali.
È quanto stabilito dalla sezione III della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-12/12, nella quale una passeggera, la signora McDonagh, lamentava la mancata assistenza da parte della compagnia Ryanair in seguito alla cancellazione del volo Faro-Dublino nell'aprile 2010, a causa dell'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajokull.
IL FATTO. In particolare la signora McDonagh dovette aspettare ben 7 giorni per poter riprendere il volo verso l'Irlanda, periodo durante il quale non ricevette da parte della compagnia aerea alcuna assistenza in termini di rimborso delle spese sostenute per pasti, bevande, sistemazione in albergo e trasporti; ovvero tutto ciò che il vettore aereo è tenuto a garantire in base all'art. 9 del regolamento europeo n.261/2004, che è normativa operante direttamente nei Paesi Europei, Italia compresa, al pari di una qualsiasi norma di legge nazionale. Si comprende quindi l'importanza dell'interpretazione che, di tale Regolamento,ha dato la Corte di Giustizia nella sentenza in esame, in quanto ciò che viene statuito in essa avrà valore interpretativo "vincolante" anche nel nostro ordinamento.
LA DISCIPLINA NORMATIVA. In base all'art. 5 del Regolamento, intitolato "cancellazione del volo", i passeggeri coinvolti hanno diritto a una duplice forma di tutela: l'assistenza della compagnia aerea e la compensazione pecuniaria; salvo poi quantificare la compensazione forfettariamente in ragione della lunghezza delle tratte aeree. Ma è lo stesso Regolamento a prevedere altresì che i vettori aerei non siano tenuti a versare alcuna compensazione allorquando dimostrino che il ritardo o la cancellazione siano dovuti a "circostanze eccezionali", che, in quanto tali, sfuggono ad un loro effettivo dominio o controllo, come nel caso di instabilità politica o condizioni meteorologiche avverse, incompatibili con le prestazioni aeree, o quando siano presenti rischi per la sicurezza o scioperi.
L'ECCEZIONALITÀ DELLE CIRCOSTANZE E L'OBBLIGO DI FORNIRE ASSISTENZA. La Corte di Giustizia riconosce l'eccezionalità dell'evento naturale verificatosi con l'eruzione del vulcano islandese e prende atto delle inevitabili conseguenze che questo ha avuto sul regolare svolgimento del traffico aereo sui cieli di tutta Europa, cionondimeno ha ritenuto che tali circostanze non possano comportare un totale esonero da parte dei vettori aerei degli obblighi previsti dal Regolamento n. 261, soprattutto quello di offrire assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo. Una diversa conclusione, ribadisce la Corte, sarebbe contraria alla ratio legislativa sottesa allo stesso Regolamento, il quale persegue lo scopo principale di garantire un elevato standard di tutela e protezione nei confronti dei passeggeri aerei.
LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA. Nel caso di specie, non avendo il vettore aereo adempiuto il proprio obbligo di prestare assistenza ai passeggeri del volo cancellato, il giudice dell'Unione Europea riconosce a questi ultimi il diritto a ottenere, a titolo di compensazione pecuniaria, il rimborso delle somme ritenute da parte del giudice nazionale "necessarie, appropriate e ragionevoli" al fine di rimediare all'omessa assistenza della compagnia aerea.
LA LIBERTÀ D'IMPRESA E IL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI. Occorre comunque dar conto che durante la causa il vettore aereo ha ribadito con forza di fronte alla Corte che un'interpretazione del regolamento in questi termini, nel senso cioè che imponga un obbligo di prestare assistenza ai passeggeri anche in circostanze così eccezionali, avrebbe comportato un effettivo depauperamento dei proventi derivanti dall'esercizio della loro attività di impresa, in palese violazione degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia ha replicato sul punto ricordando che la libertà di impresa e il diritto di proprietà non sono " prerogative assolute", ma devono essere sempre prese in considerazione in relazione alla loro funzione sociale. Inoltre, in presenza di diritti che trovano medesima protezione nell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, si dovrà procedere ad una loro attenta valutazione e ponderazione in concreto. Nel caso in esame il giudice dell'Unione Europea ha ritenuto che