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Le buche sulla strada e l’asfalto danneggiato o irregolare sono tra le cause più ricorrenti di incidenti di varia gravità: è possibile chiedere un ristoro del danno subito all’ente a cui competono la cura e la custodia delle strade?
A questo interrogativo possiamo dare una risposta affermativa , ma a determinate condizioni. Scopriamole insieme.
Quella della responsabilità per gli incidenti avvenuti a causa delle insidie stradali non è disciplinata da una normativa precisa, ma occorre, invece, avere contezza di un percorso giurisprudenziale tracciato negli anni e consolidatosi in alcuni punti fermi, che ci accingiamo ad illustrare.
Occorre innanzitutto affermare che da un punto di vista civilistico sono in linea di massima i Comuni gli enti responsabili della manutenzione delle strade , in quanto proprietari delle stesse, e possono per questo motivo essere chiamati in causa per corrispondere, a chi subisce un incidente provocato da “un’insidia stradale”, il risarcimento del danno.
Ma non è cosi semplice come a prima vista potrebbe sembrare.
Il fondamento di questa responsabilità, secondo la tesi più tradizionale, si radicherebbe nell’applicabilità alla pubblica amministrazione della regola generale stabilita dall’art. 2043 del codice civile, secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un fatto ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Tale norma, basandosi su diversi presupposti della condotta antigiuridica (cioè quella della pubblica amministrazione che non ha eliminato la buca o altro pericolo stradale), la quale deve essere dolosa o colposa e produttiva di un danno, impone al soggetto danneggiato di provare in giudizio non solo l’esistenza della buca, ma anche la colpa della pubblica amministrazione.
Ma l’aggravio per il danneggiato si apprezza in particolare sul piano dei rapporti tra la responsabilità del danneggiante e l’onere del danneggiato di impedire i danni evitabili con l’ordinaria diligenza, ai sensi dell’art. 1227, II comma c.c. .
Infatti, sancendo quest’ultima disposizione il principio di auto responsabilità, che impone a ciascuno di attivare tutti i mezzi di cautela e di prudenza necessari a riscontrare ed evitare le situazioni di pericolo, nonché le eventuali conseguenze dannose, la giurisprudenza ha limitato la responsabilità delle pubbliche amministrazioni al risarcimento del danno solo quando esso provenga da una fonte di pericolo oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile, secondo il cosiddetto schema “dell’insidia e del trabocchetto”.
Aderendo a questo orientamento, infatti, la Corte di Cassazione nel lontano 2002 stabilì che la pubblica amministrazione può ritenersi responsabile dei danni provocati dalle buche stradali solo se le stesse rappresentino chiaramente delle “insidie” o dei “trabocchetti” per gli automobilisti, ossia quando questi ultimi non le potrebbero evitare con la normale diligenza richiesta nella guida del veicolo.
A titolo esemplificativo, dunque, una buca potrebbe ritenersi inevitabile, secondo sin qui sostenuto, quando per poterla schivare si viene costretti ad occupare la cors