Ha preso avvio il 29 settembre scorso al Senato della Repubblica l'esame del Disegno di legge cosiddetto "Ferranti" , dal nome dell'ex pubblico ministero che oggi, per il Partito Democratico, è presidente della Commissione Giustizia e relatrice del disegno di legge dell’ampia riforma del processo penale.

A spiegarlo è proprio la presidente Ferranti, che sottolinea come il testo, dopo il via libera di Montecitorio, abbia un impianto coerente: " un testo decisamente arricchito rispetto alla versione originaria, frutto di un lavoro intenso in commissione, che ha visto in questi mesi un confronto costruttivo da parte di tutti i gruppi con il governo, facendo tesoro di quanto emerso nel corso delle numerose audizioni di giuristi ed esperti.

Del resto il fatto che sul testo di ben 34 articoli le critiche più accese, alla fin fine, si concentrino strumentalmente soltanto sul comma che riguarda la pubblicabilità delle intercettazioni, è la dimostrazione che si tratti di un provvedimento solido e concreto. Un provvedimento che non contiene una sola disposizione che possa ostacolare o impedire le indagini e la corretta informazione dell'opinione pubblica, ma che punta esclusivamente a migliorare il funzionamento della giustizia nell'interesse dei cittadini”.

Il DDL n. 2070.

Cerchiamo di capire meglio cosa contiene questo disegno di legge e quali modifiche rilevanti andrà ad apportare.

Si tratta di un atto complesso che si propone di modificare il processo penale, attraverso modifiche riguardanti il codice penale, il codice di procedura penale, nonché l'ordinamento penitenziario. Esso contiene al suo interno ben 5 deleghe legislative su cui il governo sarà chiamato ad operare:
1. riforma del regime di procedibilità per taluni reati, revisione delle misure di sicurezza e il riordino di alcuni settori del codice penale;
2. revisione della disciplina del casellario giudiziale;
3. adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie nelle citate materie;
4. riforma del processo penale, in realtà soprattutto le intercettazioni, e dell'ordinamento penitenziario;
5. adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie in queste materie, con possibilità di adottare entro un anno disposizioni correttive ed integrative.

Si comprende bene come la maggioranza parlamentare ed il governo, con l'intento di " riportare il processo penale ad una durata ragionevole e garantire il rafforzamento delle garanzie dei diritti, specialmente dell'imputato",  abbiano posto le basi per un'ampia manovra normativa, la quale avrebbe meritato una maggiore attenzione nel suo insieme, senza che, al contrario, si impoverisse in una sterile polemica, probabilmente infondata, in materia di intercettazioni e diritto alla cronaca. 


Perché polemica e perché infondata? 
La questione delle intercettazioni, così come anticipato, costituisce un argomento che riesce sempre a dividere e a creare terreni di scontro. Anche stavolta.
In particolare, ciò su cui verte la polemica è la parte della delega che prevede che costituisca delitto punibile con la reclusione non superiore a 4 anni la diffusione al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente.

Infatti, si è affermato che tale norma potrebbe rendere più difficoltose le indagini in materia di reati come la concussione e l'estorsione o che, comunque, sarebbe da ostacolo alla documentazione delle attività illecite da parte delle persone offese, che vedrebbero preclusa la possibilità di registrare ed utilizzare le prove di quanto sono costrette a subire .