I risultati del voto affluiscono all’Ufficio elettorale della Regione in maniera aggregata, sulla base della dimensione comunale e del relativo numero complessivo di sezioni.

I Comuni che hanno un numero di sezioni da 1 a 10 comunicano i dati al completamento dello scrutinio. I Comuni con un numero di sezioni da 11 a 30 devono caricare i dati un prima volta al termine dello scrutinio del 50% delle sezioni e successivamente al completamento dello scrutinio.

Infine, i Comuni con un numero di sezioni superiore a 30 devono aggregare e caricare i dati in quattro momenti, cioè allo stato di avanzamento del 25%, 50%, 75% e 100% dello scrutinio delle sezioni.