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Risarcimento dello Stato per i danneggiati dalla vaccinazione contro il Covid: la misura prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, per risarcire anche "coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana".
Sarà un decreto del Ministero della Salute e Mef a stabilire le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti.
La vaccinazione Anticovid-19, obbligatoria per il personale sanitario (Decreto-legge n. 44/2021, articolo 4) e per tutta la popolazione over 50, rientra a pieno titolo nell’art. 1 della L. 25/02/1992, n. 210: "chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.
Si dovrà dimostrare di aver subito lesioni o infermità di intensità tale da aver causato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica (irrilevanti eventuali febbri passeggere, o modesti disturbi transitori), e che il danno subito è conseguenza della vaccinazione.
Si legge su Altalex (quotidiano di informazione giuridica) che l’indennizzo da vaccinazione obbligatoria ha copertura costituzionale, trattandosi di “misura di sostegno economico, fondato sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua dei citati art. 2 e 38 Cost., a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno (sentenza n. 342 del 2006, punto 3 del Considerato in diritto), misura che trova fondamento nella insufficienza dei controlli sanitari predisposti nel settore (sentenza n. 28 del 2009).”Corte cost. 293/2011. Il diritto all’indennizzo ha natura di diritto soggettivo tutelabile davanti al giudice ordinario (T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 28/10/2021, n. 11060). Per quanto riguarda la responsabilità del Ministero della Salute - riporta il quotidiano - la giurisprudenza ha inquadrato la responsabilità del Ministero nell’art. 2043 c.c. Perché si configuri un risarcimento, in aggiunta all’indennizzo già dovuto per legge in caso di vaccinazione obbligatoria, è necessario fornire la prova che: “all’epoca della somministrazione del vaccino era conosciuta o conoscibile - secondo le migliori cognizioni scientifiche disponibili - la pericolosità dello stesso”; “alla stregua di tali conoscenze, il rispetto del fondamentale principio di precauzione avrebbe imposto di vietare tale tipo di vaccinazione, o di consentirla con rigorose modalità tali da minimizzare i rischi ad essa”.
Fonte DottNet, Altalex