PHOTO
INTERNET E DIRITTO. Seguendo il filo rosso della commistione tra l'uso di internet e le responsabilità giuridiche che da esso possono scaturire, e che ci ha accompagnato anche nell'analisi dell'addebito di separazione nel caso di relazioni "via internet", colgo l'occasione, ancora una volta, per tentare di porre in luce i pericoli in cui i navigatori della rete possono incorrere inconsapevolmente, o meno, durante le loro permanenze nella realtà web. In questo modo risponderò alle numerose richieste di approfondimenti pervenute in redazione proprio relativamente a questo argomento. Ci occuperemo di ciò che è consentito e di ciò che invece non lo è, o che addirittura può costituire illecito penale, nel mondo delle chat. In particolare esamineremo il caso in cui si inserisca in una chat di incontri il numero di cellulare di un'altra persona, la quale, del tutto ignara del fatto, inizia a ricevere proposte imbarazzanti sul proprio cellulare.
LA SENTENZA n.18826/2013. La V sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n.18826 ha stabilito,infatti, che in questo caso si configura il reato di sostituzione di persona, punito dall'art. 494 c.p. con la reclusione fino ad un anno, in quanto attraverso tale condotta si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, poiché per "nome" deve intendersi non solo quello di battesimo, ma anche tutti i contrassegni d'identità di una persona. Ma partiamo dai fatti posti a base della statuizione della suprema Corte.
I FATTI. L'imputata era stata accusata di aver preso parte a più conversazioni all'interno di una chat erotica, nelle quali aveva divulgato il numero di utenza cellulare della sua ex datrice di lavoro, con cui aveva in corso una pendenza giudiziaria civilistica, sollecitando gli altri utenti ad interloquire con lei telefonicamente. Di conseguenza la vittima, ignara di tutto, iniziò a ricevere all'improvviso molteplici chiamate ed sms, anche durante le ore notturne, provenienti, ovviamente, dai vari utenti della chat interessati ad incontri o comunque a conversazioni di tipo erotico. Addirittura alcuni di essi l'avevano apostrofata con parole offensive come "troia" o le avevano inviato degli mms contenenti immagini pornografiche. Secondo l'impianto accusatorio, confermato dalla sentenza di primo grado e di appello, l'imputata in questo modo aveva tratto in inganno gli utenti della chat, determinandoli a recare molestia o disturbo all'altra donna, offendendone l'onore e il decoro e integrando anche la fattispecie di reato della sostituzione di persona.
IL REATO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA NEL CODICE PENALE. L'art. 494 c.p. stabilisce, infatti, che commette il reato di sostituzione di persona chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito,se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno. La Corte di Cassazione, come già anticipato, afferma che "attraverso una interpretazione estensiva della disposizione contenuta nell'art. 494 c.p. sia possibile far ricadere la condotta della ricorrente nell'ambito di applicazione del delitto di sostituzione di persona". Infatti, i giudici ermellini escludono che si incorra in una forzatura o in un ampliamento di quanto previsto dalla fattispecie normativa, che costituirebbe un'operazione vietata nel diritto penale, nel quale vige il divieto di applicazione analogica di una norma al di fuori della propria area di operatività. In effetti dalla lettura della disposizione si evince che la stessa non opera un preciso riferimento al caso in esame, ma appare calibrata più esplicitamente nell'indurre taluno in errore secondo quattro modalità: scambio fisico di persona ( che sarebbe la sostituzione di persona vera e propria da cui deriva lo stesso nome della rubrica), attribuzione di un falso nome, attribuzione di un falso stato o attribuzione di qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici. Ciò non deve stupirci visto che la disposizione fu inserita nel codice al momento della sua scrittura nel lontano 1930.
L'INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELL