Si prende cura dei genitori malati e non viene ammessa all’esame di Stato per troppe assenze. Il Tar va contro la scuola e riammette la maturanda agli esami consentendole di conseguire la maturità.

Accade in Piemonte dove una ragazza frequentante la quinta classe di un liceo linguistico di Torino non è stata ammessa a sostenere l’esame di maturità a causa delle troppe assenze durante l’anno scolastico. La giovane, purtroppo, figlia di due genitori affetti da una grave patologia, che li costringeva a lunghe degenze ospedaliere, si è presa cura dei due con grande senso di responsabilità: cosa rara se solo si pensi ai ragazzi della sua età.

Ovviamente, la situazione ha fatto si che la ragazza effettuasse numerose assenze da scuola, che, però, non le hanno impedito di sostenere le interrogazioni con voti accettabili. Ma ciò non è stato ritenuto, comunque, sufficiente per poter essere ammessa a sostenere le prove dell’esame di Stato.

È questa l’ennesima storia di una burocrazia che spesso non sente ragioni e si macchia di irragionevolezza nelle proprie decisioni, a danno soprattutto dei più deboli.

Ad intervenire, però, è stato il Tar Piemonte, che, in seguito alla richiesta di annullamento del provvedimento di non ammissione proposto dal legale della famiglia, ha in via cautelare, nel giro di pochi giorni, sospeso il provvedimento e ammesso agli esami la maturanda.

Dopo un anno trascorso tra ospedali, lunghe ore a prendersi cura dei propri genitori malati e a studiare in vista del “grande traguardo”, quale è di sicuro considerato l’esame di stato per un giovane liceale, la ricompensa per la povera ragazza sarebbe stata quella di ripetere l’anno scolastico!

I giudici non erano della stessa opinione.

Si legge, infatti, nella sentenza n. 1386/2014 del Tar Piemonte: "La decisione del Consiglio di Classe e dal Dirigente Scolastico di non scrutinare la ricorrente, alla luce della documentazione in atti, viola, in verità, il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, essendo stata assunta senza tener conto della preminenza delle giustificazioni presentate, dalla studentessa e dai suoi genitori, durante tutto il corso dell'anno scolastico 2013/2014; ciò in contrasto con quanto sancito dall'art. 4 del "Regolamento sulle Assenze" dell'istituto scolastico, che ha recepito quanto previsto dalla normativa nazionale ed, in particolare, dal d.p.r. 122/2009 che, all'art. 14, comma 7, stabilisce che "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."