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Cambia di nuovo il modulo per l'autocertificazione dei cittadini che intendono fare spostamenti. Lo prevede una circolare inviata ai prefetti dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, alla luce del nuovo decreto del presidente del Consiglio pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale e contenente ulteriori misure contro la diffusione del Coronavirus.
Come nei giorni scorsi, il nuovo modulo si potrà scaricare anche dal sito del Viminale, oppure, se non si ha la stampante a casa, si potrà anche ricopiare a mano. Il modulo deve essere presentato in caso di controllo. Nel nuovo modulo il dichiarante deve indicare oltre alla residenza anche il domicilio. Nella prima parte, tra i provvedimenti di cui deve dichiarare di essere a conoscenza, ci sono anche il Dpcm del 22 marzo e l'ordinanza del ministero della Salute del 20 marzo "concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone" nel territorio nazionale. Nel nuovo modulo occorre inoltre indicare da dove lo spostamento è cominciato e la destinazione.
Per quanto riguarda i motivi, restano le "comprovate esigenze lavorative", i "motivi di salute" e la "situazione di necessità", mentre la voce "assoluta urgenza" sostituisce quella del "rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza", in quanto viene recepito il dpcm del 22 marzo che vieta i trasferimenti da un Comune all'altro. Infine rimane la "situazione di necessità" per spostamenti all'interno dello stesso comune, come già previsto dai Dpcm dell'8 e del 9 marzo.
Il Consiglio dei ministri già domani potrebbe approvare un decreto per un inasprimento della sanzioni per chi viola i divieti. Le novità riguarderebbero una sanzione amministrativa attorno ai 2mila euro ed eventualmente, anche la confisca del mezzo.
Cosa Cambia
Il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 76 del 22 marzo, ha rimodulato le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sono state riviste in modo restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione. Ciò ha comportato un aggiornamento del modello di autodichiarazione da compilare per motivare lo spostamento stesso.
Ci si può quindi muovere soltanto per i seguenti motivi: comprovate esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza e motivi di salute.
Il nuovo D.P.C.M. abolisce la previsione, contenuta, nell'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, che assicurava il rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza.
Tale rientro è consentito solo nel caso in cui lo spostamento all'esterno è connesso ai motivi sopra elencati. Ad esempio, rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro.
Rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi in cui l'interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione.
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