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Ieri, sul sito di Palazzo Chigi, è stata aggiornata la sezione 'Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo'.
L’attenzione è stata rivolta per la risposta a questo quesito posto da un cittadino: “Abito in un luogo di montagna/collina oppure in un luogo di mare/lago/fiume, mi è consentito fare una passeggiata in montagna/collina o in riva al mare/lago/fiume?”
La risposta. “Sì. È sempre possibile svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020, con la conseguenza che è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini – e sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus – effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago) purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Ciò in quanto i predetti non sono luoghi chiusi al pubblico, come invece lo sono, attualmente, i parchi e le aree verdi urbane, e altresì gli stabilimenti balneari, in cui permane il divieto di ingresso e circolazione.
Resta fermo che deve trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza che occorra allontanarsi dalla propria abitazione e senza che si renda quindi necessario l’utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati, né significativi spostamenti. Sono fatti salvi, peraltro, diversi e più stringenti divieti imposti su base locale perché giustificati da specifiche situazioni territoriali. La sussistenza delle condizioni in questione (attività motoria svolta in prossimità alla propria abitazione) potrà essere giustificata con autocertificazione, se gli agenti che fanno i controlli la richiedono."