Tralasciando, in questo contesto, le conseguenze più gravi e permanenti, per fortuna rarissime, ci si domanda come deve essere trattata l’assenza per malattia da vaccino, o postumi del vaccino.

Con particolare riferimento alla vaccinazione Covid-19, obbligatoria per numerose categorie di lavoratori, ci si chiede, nel dettaglio, se si tratta di un’ordinaria assenza per malattia, dunque indennizzata dall’Inps, o di un infortunio sul lavoro. A sollevare la questione, ricorda laleggepertutti.it, è stata l’Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia – Anvu, con un quesito inviato all’Inail.

In merito al personale delle istituzioni scolastiche, il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina applicabile alle assenze da lavoro per la vaccinazione Covid-19: le eventuali assenze dovute ai postumi del vaccino sono considerate giornate di malattia ordinaria.

La classificazione delle assenze per malattia da vaccino è comunque rilevante sia per quanto riguarda le categorie non obbligate alla vaccinazione, sia per i vaccini relativi a malattie diverse dal coronavirus.

Assenza per malattia 

A prescindere dalla tipologia di vaccinazione effettuata, se il lavoratore ha difficoltà a svolgere la sua attività per via della febbre, della cefalea o di altri postumi da vaccino, la prima cosa da fare è recarsi dal proprio medico curante. Questi, dopo una visita, sarà in grado di stabilire se la gravità dei sintomi è tale da essere incompatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa e ad assegnare i dovuti giorni di riposo. A tal proposito, deve trasmettere telematicamente all’Inps il certificato di malattia e fornire il numero di protocollo al lavoratore, che quest’ultimo deve inviare al datore di lavoro.

Visita fiscale 

Come per tutte le assenze per malattia, anche in caso di patologia derivante da una vaccinazione, il lavoratore è tenuto alla reperibilità durante le fasce orarie previste per la visita fiscale da parte del medico dell’Inps:

- dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, per i lavoratori del settore privato;

- dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:00, per i dipendenti pubblici.

Sono giustificabili le assenze alla visita fiscale dovute all’effettuazione di terapie o visite specialistiche (per le quali il lavoratore dovrà comunque avvertire e fornire idonea attestazione), nonché quelle necessitate. Per approfondire, leggi la guida alla visita fiscale.

Malattia o infortunio? 

In merito ai postumi del vaccino Covid, l’Anvu (Associazione professionale polizia locale d’Italia) sostiene, in un quesito inviato di recente all’Inail, che in base alla legge, e ai chiarimenti dello stesso Istituto, la reazione al vaccino Covid obbligatorio che provochi un’inabilità temporanea con astensione dal lavoro deve essere trattata come un infortunio sul lavoro, quindi di competenza Inail, non come una malattia ordinaria, di competenza dell’Inps (o, in base alla categoria di appartenenza del lavoratore, di competenza di un altro ente assistenziale/previdenziale o del datore di lavoro/ dell’amministrazione).

Secondo l’Associazione, l’evento è da classificare come infortunio sul lavoro in quanto:

- si verifica un problema di salute (febbre, cefalea, dolori muscolari, altre tipologie di malessere);

- sussiste l’occasione di lavoro, in tutte le ipotesi in cui la vaccinazione sia obbligatoria o comunque necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché nell’ipotesi in cui la vaccinazione sia effettuata sul lavoro;

- sussiste una causa violenta (un ago fora la pelle del lavoratore con un’azione rapida, intensa e concentrata);

- la causa violenta è anche esterna (l’ago introduce dall’esterno una sostanza ”estranea” nel corpo del lavoratore).

L’Anvu, nel quesito posto all’Inail, sottolinea che, sulla base di quanto descritto nei bugiardini e nelle varie informative, sia necessario prendere atto del legame tra vaccinazione e sintomi, in quanto, in merito agli infortuni lavorativi, vige il principio della presunzione semplice: di conseguenza, l’evento deve essere trattato come un infortunio sul lavoro.

Sul quesito proposto, la risposta dell’Inail non è ancora intervenuta. Per approfondire le tutele in materia di infortuni sul lavoro, leggi “Infortunio sul lavoro, che cosa paga l’Inail?“.

Assenze del personale della scuola per postumi del vaccino Covid 

Il decreto Sostegni, con specifico riferimento al personale delle istituzioni scolastiche, prevede, in primo luogo, che l’assenza per la somministrazione del vaccino Covid sia giustificata come assenza per servizio e non determini alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

Il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha successivamente precisato che le eventuali assenze per postumi da vaccino anti-Covid devono essere gestite come malattia ordinaria e sono soggette alla decurtazione stipendiale.