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Per togliere tutti i dubbi a proposito delle assicurazioni professionali per gli ingegneri e della loro obbligatorietà, il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diramato una nota apposita. Secondo il regolamento relativo alla riforma degli ordinamenti professionali, i professionisti hanno l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa ad hoc per i danni che i clienti possono subire per effetto dello svolgimento dell’attività professionale (inclusa la custodia di valori e di documenti consegnati dal cliente). Nel momento in cui assume un incarico, il professionista ha il dovere di far conoscere al cliente non solo gli estremi della polizza assicurativa, ma anche il massimale relativo. Ovviamente eventuali variazioni seguenti devono, a loro volta, essere rese note.
Il parere del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
In base al parere dei tecnici del Centro Studi, l’obbligo di sottoscrivere una polizza di responsabilità civile professionale è direttamente correlato con lo svolgimento dell’attività professionale. In altri termini, anche se in teoria l’obbligo in questione potrebbe valere per tutti i professionisti che sono iscritti a un ordine, in realtà esso dovrebbe riguardare unicamente chi esercita davvero e in maniera concreta la professione. Insomma, un professionista può essere iscritto a un ordine ma aver smesso di lavorare (per esempio per dedicarsi alla famiglia), e in questo caso è evidente che la stipula di una polizza non serve.
Il contatto con l’utenza
L’essere professionisti iscritti a un ordine di per sé non fa scaturire in automatico la comparsa dell’obbligo. Questo scatta solo nel momento in cui l’attività professionale viene esercitata in concreto, dato che tale eventualità comporta un contatto diretto con l’utenza. È a quel punto che i clienti devono essere tenuti al riparo dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli che potrebbero essere causate da un errore o dalla commissione di una negligenza.
La situazione per gli ingegneri
Anche in virtù di tale constatazione il rispetto dell’obbligo cambia e va modulato a seconda dei casi, ma soprattutto in base alle differenti tipologie di professionisti che sono iscritti ai rispettivi ordini. Sempre riprendendo il parere espresso dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, non si può pretendere che un professionista iscritto all’ordine sottoscriva una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale se non esercita in forma autonoma la professione di ingegnere, neppure in maniera saltuaria. Non lavorando in proprio, infatti, tale professionista non assume alcun rischio professionale che potrebbe essere connesso con lo svolgimento dell’attività.
La responsabilità civile
Per esempio, gli ingegneri che vengono assunti da un ente pubblico o da una pubblica amministrazione non lavorano in proprio, ma esercitano l’attività professionale unicamente per conto del proprio datore di lavoro, vale a dire l’ente o l’amministrazione di cui fanno parte. In tal caso sono l’ente o l’amministrazione ad avere la responsabilità civile nei confronti degli utenti dal punto di vista formalmente giuridico, e sono loro – in caso di danni – a dover essere imputati per un eventuale risarcimento. Lo stesso dicasi per gli ingegneri che sono impiegati presso un datore di lavoro privato, sia esso uno studio o una società, a condizione che non lavorino in proprio e che non mettano la firma sui documenti e sugli elaborati progettuali.
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