La Corte di Cassazione ha stabilito, con una sentenza del 16 ottobre 2020 destinata ad accendere il dibattito, che gli ex coniugi che hanno rapporti stabili con nuovi compagni e, pur mantenendo domicilio e residenza diversi, convivono con essi per periodi consistenti, non hanno diritto all’assegno di mantenimento da parte del precedente coniuge.

Nello specifico, a Reggio Calabria, una donna divorziata aveva avviato una nuova relazione stabile con un uomo, pur non convivendo con lui ufficialmente. L’ex marito, che da anni versava l’assegno mensile di mantenimento, sosteneva però che la ex consorte, di fatto, vivesse insieme al nuovo compagno, col quale trascorreva diverse notti della settimana. L’azione legale ha proposto che il mantenimento venisse rimodulato, o persino revocato. La Corte di Cassazione ha dato ragione al ricorrente.

Inizialmente, la Corte d’appello di Reggio Calabria aveva disposto per l'uomo l’obbligo di corrispondere alla ex 400 euro al mese respingendo l’appello nel quale lui chiedeva la revoca dell’assegnazione della casa coniugale. La richiesta del ricorrente alla Cassazione era di annullare la sentenza, mentre quella della ex moglie era di ricevere un sostegno ancora maggiore (700 euro mensili), poiché senza reddito e poiché la relazione stabile con un altro uomo non era mai stata dimostrata. Ma alla luce di quello che è risultato essere un rapporto pluriennale, consolidato e ufficiale, la Cassazione ha dato ragione all’uomo.