"Lista di leva nati nell'anno 2006" è l'annuncio che sta comparendo in questi giorni sui siti o nei canali di comunicazione di diversi Comuni italiani, come è successo ogni anno d'altronde, talvolta già dai primi giorni di gennaio.

Con la guerra alle porte dell'Europa però il riferimento all'arruolamento militare comparso nelle bacheche virtuali degli enti locali di tutta la penisola è bastato per suscitare qualche dubbio e timore.

Non si tratta di una chiamata alle armi, quanto piuttosto di una formalità conseguente alle leggi che hanno sospeso la leva obbligatoria in Italia dal 2005.

Ma allora perché i Comuni pubblicano questi avvisi?

Trattandosi di un ente amministrativo, possiede delle competenze, tra cui quella di formazione e aggiornamento della Lista di Leva Militare.

Le liste di leva contengono i nominativi di tutti i giovani secondo la propria classe di nascita, che dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso compiranno il 17° anno di età. Le amministrazioni predispongono questi elenchi entro il 10 aprile di ogni anno, come previsto dal Codice dell'ordinamento militare che è un insieme organico di leggi, e più precisamente un decreto legislativo (numero 66 del 15 marzo 2010) e all'articolo 1928 "Obblighi di leva, sospensione delle chiamate, e casi di ripristino" recita così:

«In attuazione dell’ articolo 52 della Costituzione («La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica»), il servizio militare è obbligatorio nei casi e con le modalità stabilite dal presente codice».

La domanda che in molti, particolarmente in questo periodo, si stanno ponendo però è: "Il servizio militare obbligatorio può essere ripristinato?".

Il Codice afferma che «le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005» e che il servizio di leva «è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi: a) se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione; b) se una grave crisi internazionale nella quale l'Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate».

Nel caso di ripristino della leva, la legge prevede oltretutto che per «colmare le vacanze di organico, non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».