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Espulsioni facili per i migranti considerati socialmente pericolosi ma anche per chi mente sull'età o sulle proprie generalità. E per i minori sopra i 16 anni la possibilità di essere accolti anche in centri ordinari per adulti in caso di temporanea indisponibilità di altre strutture. Sono alcune delle norme contenute nella bozza del decreto migranti atteso domani in Consiglio dei ministri con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni
Espulsione per chi mente sull'età o, più in generale, sulla propria identità. E' quanto prevede l'articolo 5 del dl sui migranti. Per chi dichiara il falso sulla 'identità o su qualità personali proprie o di altri' la pena prevista dal Codice penale "può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale".
L'accertamento socio-sanitario dell'età è effettuato dalle équipe multidisciplinari e multiprofessionali, ma "in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito" e "di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta".
Confermata nella bozza anche l'espulsione che "può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale". Inoltre, "quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è disposta dal prefetto".
Il decreto, che arriverà sul tavolo della riunione preparatoria del Cdm -il preconsiglio- prevede inoltre il "potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia".
"In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee", il prefetto "può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture" ordinari, ma "per un periodo comunque non superiore a novanta giorni".