E' stata pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale la nuova legge sull'omicidio stradale, la n.41 del 23 marzo 2016.

Il testo approvato dala  Camera  dei  deputati  e  il  Senato  della  Repubblica:

 

Art. 1

 

 

  1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

  «Art. 589-bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la

morte di una persona con  violazione  delle  norme  sulla  disciplina

della circolazione stradale è punito con  la  reclusione  da  due  a

sette anni.

  Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in  stato  di

ebbrezza  alcolica  o   di   alterazione   psico-fisica   conseguente

all'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  ai   sensi

rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c),  e  187  del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  cagioni  per  colpa  la

morte di una persona, e' punito con la reclusione da  otto  a  dodici

anni.

  La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a  motore  di

cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in  stato  di  ebbrezza

alcolica ai  sensi  dell'articolo  186,  comma  2,  lettera  b),  del

medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni  per  colpa  la

morte di una persona.

  Salvo quanto previsto dal terzo  comma,  chiunque,  ponendosi  alla

guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica  ai  sensi

dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del  decreto  legislativo  30

aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di  una  persona,  e'

punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

  La pena di cui al comma precedente si applica altresi':

    1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un

centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio  di  quella

consenti