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E' stata pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale la nuova legge sull'omicidio stradale, la n.41 del 23 marzo 2016.
Il testo approvato dala Camera dei deputati e il Senato della Repubblica:
Art. 1
1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 589-bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la
morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a
sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di
ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la
morte di una persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici
anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del
medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la
morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e'
punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella
consenti