Primi decreti penali di condanna per le “bugie” durante i controlli: ragazzi sorpresi a chiacchierare o a fumare che hanno dichiarato (falsamente) di svolgere attività motoria vicino a casa. Se non si fa opposizione casellario giudiziale macchiato

I Tribunali - come riporta il quotidiano on line Il Sole 24ore.com - stanno notificando i primi decreti penali di condanna per chi ha dichiarato il falso nelle autocertificazioni durante il lockdown di marzo. Nel mirino delle Procure soprattutto i ragazzi sorpresi a chiacchierare o a fumare con gli amici, e che si sono giustificati dichiarando di svolgere attività motoria in prossimità dell’abitazione.

Quando le dichiarazioni non sono apparse convincenti, è scattata la denuncia che oggi ha portato alle prime notifiche penali. Il reato contestato è quello previsto dall’articolo 483 del Codice penale: falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

La pena base indicata nei  decreti penali di condanna è di due mesi di reclusione, ridotta per il rito e convertita in oltre duemila euro di multa. Ma non bisogna farsi trarre in inganno: non si tratta di una sanzione amministrativa, come una multa per divieto di sosta, bensì di una multa di tipo penale che resta sul casellario giudiziale. Si tratta di pene corrispondenti a una condanna in sede penale, con tutto ciò che ne consegue.

E, attenzione, perchè la regola non si limita al lockdown di primavera ma vale sempre (è reato!), quindi anche per le “bugie” dette a un pubblico ufficiale durante i controlli di oggi e di domani.

Il peso delle autocertificazioni

Per la Corte di cassazione le dichiarazioni sostitutive, se rese a un pubblico ufficiale, sono idonee a integrare il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (Cassazione, sez. V penale, sentenza 3701, depositata il 25 gennaio 2019).

(Fonte Il Sole 24ore.com)