Il prossimo 30 giugno , se non ci saranno altri interventi da parte del governo, scadrà il diritto per i fragili (nel pubblico e nel privato) e per i genitori con figli fino a 14 anni (solo nel privato) a lavorare in smart working e si dovrà tornare in presenza.

Nelle aziende in cui le parti hanno regolamentato il lavoro agile attraverso la contrattazione collettiva , queste due categorie di lavoratori seguiranno le modalità previste dalle intese.

Resta, per le altre imprese , la disciplina dell'articolo 18 della legge 81 del 2017 e dal Dlgs 105 del 2022 (articolo 4 lettera b) secondo cui i datori di lavoro pubblici e privati ​​che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile devono riconoscere «priorità» alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità (articolo 3, comma 3 legge 104 del 1992) , o alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 4, comma 1 legge 104 del 1992) o che siano badanti.

Nel caso in cui queste categorie di lavoratori chiedano di fruire del lavoro agile, non possono essere sanzionate, demansionate, licenziate, trasferite o sottoposte ad altra misura organizzativa che possa ripercuotersi negativamente sulle condizioni di lavoro.