Autorizzazioni per lo svolgimento della caccia al cinghiale, scadenze per la presentazione delle domande e formazione obbligatoria per i cacciatori sono i passaggi centrali dell’aggiornamento normativo che regolamenta la prossima stagione venatoria.

Il responsabile dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste suina africana e direttore generale della Presidenza della Regione, Alessandro De Martini, ha emanato infatti il Quarto provvedimento attuativo del programma di eradicazione della PSA 2015-2017, recante misure di contrasto alla malattia dei maiali nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Tali misure hanno l’obiettivo di garantire la sorveglianza epidemiologica sui cinghiali e la regolamentazione della caccia, sempre del cinghiale, nelle aree di vincolo per la presenza del virus. Gli interventi si integrano, o in qualche parte si sostituiscono, alla normativa già vigente. L’autorità competente all’adozione delle autorizzazioni per le attività venatorie è il rappresentante dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) in seno all’UdP, pertanto, i servizi di sanità animale, incaricati di ricevere le domande e le comunicazioni, e gli ispettorati del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale (CFVA) dovranno raccordarsi con l’ATS.

Scadenze e autorizzazioni. I termini improrogabili per la presentazione delle istanze da parte dei cacciatori per svolgere le attività venatorie al cinghiale, nella prossima stagione, sono distinti a seconda che si tratti di zone non infette o infette da PSA nel selvatico. Nel primo caso la scadenza è il 30 settembre, mentre per secondo è il 30 luglio.  Non saranno consentite ulteriori proroghe per la presentazione delle domande di nuova autorizzazione, di rinnovo o di comunicazioni relative alle zone non infette. Per quanto riguarda l’elenco dei componenti della compagnia, è stata prevista la possibilità di comunicare eventuali modifiche o integrazioni, nelle zone infette, fino al 30 settembre. 

I cacciatori possono presentare domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione (in deroga). Da questa stagione venatoria inoltre, con l’obiettivo di semplificare le procedure, è consentito anche il rinnovo dell’autorizzazione rilasciata nell’annata precedente, purché non siano mutati i requisiti fondamentali previsti per lo svolgimento delle attività di caccia. Le istruttorie relative all’adozione delle autorizzazioni di rilascio o rinnovo sono eseguite dai Servizi di sanità animale che chiedono al CFVA il parere di competenza.

La formazione. La formazione obbligatoria per i cacciatori sarà assicurata dall’Agenzia Laore e si terrà in un periodo compreso tra il giorno di pubblicazione della determinazione (per l’annualità in corso) o l’1 aprile (per le annualità successive) e il 31 ottobre, fermo restando che l’Agenzia potrà integrare o estendere il periodo, qualora lo ritenga necessario. I soggetti referenti e sostituti che abbiano già ricevuto l’attestato di partecipazione al corso, nell’annualità venatoria precedente, sono esentati dalla formazione.

AATV e ZAC. Il quarto provvedimento prevede inoltre che siano sottoposte a recinzione le sole Aziende turistico-venatorie e le Zone addestramento cani ubicate nei macroareali infetti. Il provvedimento di proroga per adeguare questi siti con le recinzioni necessarie sarà adottato dall’Assessorato dell’Ambiente.

Sanzioni. Il mancato rispetto delle disposizioni, l’inosservanza dell’obbligo di formazione e la mancata corrispondenza tra i dati sul cacciato in possesso del Servizio veterinario e quelli in possesso del CFVA comporta, tra l’altro, la revoca dell’autorizzazione e la sospensione della caccia per 30 giornate consecutive, anche se ricadenti nella successiva stagione venatoria. 

 

È bene ricordare. La normativa vigente vieta, in tutto il territorio regionale, la caccia al cinghi