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Abbanoa attraverso il suo Amministratore Unico, Alessandro Ramazzotti, commenta l’ordinanza del Tribunale di Nuoro in merito ai conguagli regolatori.
"Abbanoa - dice il presidente regionale di Adiconsum Giorgio Vargiu che spiega il contenuto della stessa ordinanza - deve interrompere subito ogni richiesta di pagamento dei conguagli regolatori relativi agli anni 2005-2011, smetterla subito di minacciare il distacco dell'acqua in caso di mancato pagamento e anche di continuare a riscuotere somme relative a quegli atti". La giudice del tribunale di Nuoro Francesca Lucchesi ha dunque deciso l'accoglimento totale della istanza presentata la scorsa estate dall'associazione contro il gestore unico del servizio idrico integrato per contestare la legittimità dei conguagli regolatori autorizzati a suo tempo dall'Autorità d'ambito.
“Siamo di fronte a una vicenda paradossale – dice Alessandro Ramazzotti, generata da un pronunciamento, unico nel panorama nazionale, costruito su un’interpretazione anomala e poco approfondita del meccanismo dei conguagli regolatori che sono riferiti, lo voglio ricordare, ai costi complessivi che il gestore ha sostenuto in passato, non coperti dalla tariffa, e non riferibili ai consumi del singolo cliente ( lo stesso meccanismo col quale ancora oggi paghiamo nella bolletta dell’elettricità i costi per l’uscita dal nucleare). Tutti i Gestori li hanno applicati, e sarebbe singolare se in Sardegna ci si dovesse comportare in modo diverso dal resto dell’Italia”.
“Il provvedimento verrà immediatamente impugnato da Abbanoa – fa saper il Gestore - e saranno attivate tutte le iniziative a tutela per portare all’attenzione nazionale questa difformità di comportamenti presente esclusivamente in Sardegna”.
Abbanoa ricorda che “si tratta di una ordinanza in sede cautelare che si confida sarà ribaltata alla luce di un’analisi approfondita del merito della vicenda che sarà esaminato nel corso delle prossime udienze”.
"I conguagli – spiega ancora il gestore unico del Servizio Idrico - sono infatti una componente della tariffa 2014 per i costi che le aziende hanno sostenuto prima del 2012, quantificata e approvata dall’ente d’Ambito (EGAS) e addebitata dal Gestore nei modi stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico (oggi ARERA). Il periodo 2005/2011 indicato nelle fatture non si riferisce al consumo per il cliente ma rappresenta il periodo di riferimento dei conguagli spettanti ad Abbanoa. Conguagli che l'Egas ha calcolato come lieve maggiorazione sul costo del mc di idrico, fognatura e depurazione. La dicitura nelle fatture 'Partite pregresse 2005/2011' rappresenta infatti una precisa disposizione dell'Autorità, che ha voluto in questo modo sottolineare il periodo entro il quale il Gestore ha calcolato il mancato adeguamento del sistema tariffario ai propri costi: vengono richiesti prendendo come base di calcolo il 2012 ma sono relativi alla tariffazione del 2014. Va anche ricordato – conclude Abbanoa - che per attenuare l’impatto di questi importi sulle famiglie, la Cassa Conguagli ha anticipato ad Abbanoa 90 milioni per consentirle di rateizzarle in 4 anni con importi medi di 3 euro al mese. Abbanoa ha proceduto alla fatturazione del conguaglio nel rispetto delle normative vigenti definite dagli Organi di controllo come hanno fatto i Gestori in tutta Italia".