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A decorrere dal 10 ottobre 2020, è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli stadi all’aperto, durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal DPCM 07.08.2020 e delle misure previste dall’allegato 1 della presente Ordinanza.
È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante i suindicati eventi sportivi. Art.2) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 7 settembre 2020 e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, aventi efficacia fino al 15 ottobre 2020 per effetto dell’art. 5, Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125; Art.3) Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti a far data dal 10 ottobre 2020 e fino al 15 ottobre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende. La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020). E’ quanto recita testualmente l’ordinanza numero 47 del 9 ottobre 2020, firmata a tarda notte dal Governatore della Sardegna, Christian Solinas.