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Lo aveva anticipato qualche giorno fa il consigliere regionale Salvatore Corrias: adesso la proposta di legge per limitare le richieste di soccorso da parte di escursionisti imprudenti è stata presentata. I recenti episodi, e in particolare quello di un escursionista soccorso perché "troppo sazio", avevano fatto storcere il naso all'ex sindaco di Baunei (e non solo), che ha riportato al centro dell'attenzione la delicata questione. Già nel 2019, infatti, era stata presentata una proposta di legge mai discussa. A distanza di tre anni ne è stata formulata una nuova dai consiglieri di opposizione Corrias, Ganau, Comandini, Deriu, Meloni, Moriconi, Pinna, Piscedda, Agus, Satta, Zedda, Lai e Cocco.
"Il recente diffondersi anche in Sardegna di attività sportive e ludico-ricreative nelle zone montane, nel Supramonte, nelle gole granitiche del sud dell’isola e nei canyon - si legge nella relazione -, ha incrementato il numero di escursionisti e sportivi che quotidianamente, da marzo a novembre, popolano i territori, soprattutto i più impervi e scoscesi. Si è assistito così negli ultimi anni all’aumento degli interventi di soccorso che, spesso, hanno comportato un importante dispiegamento di uomini e mezzi. Tali interventi scattano di frequente per le chiamate provenienti da persone che, per motivi vari, impreparazione o sottovalutazione del percorso e dei tempi, superficialità nel dotarsi della strumentazione e degli equipaggiamenti adeguati, mancato rispetto delle ordinanze comunali o delle segnalazioni recanti limiti e divieti, in generale per imprudenza, chiedono il soccorso".
"La presente proposta di legge - spiegano i consiglieri - ha, pertanto, come finalità quella di razionalizzare gli interventi di soccorso e di elisoccorso, ponendosi l’obiettivo di indirizzare gli escursionisti verso comportamenti corretti e responsabili, rispettosi delle norme e attenti ai limiti e ai divieti. Può essere utile in questa sede, per meglio comprendere la ratio della proposta, fornire un breve quadro di contesto. Il soccorso in questione rientra nell’accezione più ampia del cosiddetto “soccorso alpino” o “soccorso di montagna”, intendendo così tutte quelle attività connesse al recupero e alla messa in sicurezza di persone colte da malori improvvisi o coinvolte in incidenti in zone montane o in luoghi impervi e ostili, difficilmente raggiungibili con mezzi ordinari di soccorso. Tali attività di soccorso sono gestite in Italia dal Servizio Sanitario di Emergenza Medica (SSUEM), il più noto 118, che ha il compito di gestire e coordinare il soccorso sanitario d’urgenza in sede extra-ospedaliera. Per far fronte a tale compito il SSUEM, le cui competenze sono in mano all’Agenzia Regionale AREUS, si avvale in Sardegna della collaborazione del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna (SASS), la diramazione regionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano. Il SASS, soggetto di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario in ambiente ostile, dispone di personale tecnico all’uopo formato e di risorse strumentali, mezzi e attrezzature, e ha sottoscritto nel 2018 la convenzione, avente validità quadriennale e rinnovabile per un analogo periodo, con AREUS".
"L’inserimento dell’attività di soccorso alpino fra i servizi di emergenza sanitaria - chiarisce la nota - fa sì che esso soggiaccia alle disposizioni di cui all’articolo 11 del DPR 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”, che recita “Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso”. Il dettato dell’art. 11, ponendo a carico del Servizio sanitario nazionale solo gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso disposti dalla centrale operativa e che comportano il ricovero del paziente o accertamenti diagnostici, esclude tutti gli altri casi, consentendo così alle Regioni di legiferare nel merito e introdurre la compartecipazione alle spese. Così Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, le due Province Autonome di Trento e Bolzano e, oltre l’arco alpino, l’Abruzzo, hanno approvato norme che prevedono la compartecipazione alle spese di soccorso e trasporto in quei casi in cui sia l’utente a richiedere l’intervento e non sussista la necessità di accertamenti diagnostici e di prestazioni sanitarie. Altre Regioni appenniniche, Emilia Romagna e Calabria, sulla stessa scia, hanno depositato analoghe proposte di legge".
La norma si compone di 5 articoli: l’articolo 1 definisce obiettivi e finalità della norma; l’articolo 2, richiamando l’art. 11 del DPR 27 marzo 1992, stabilisce quali siano le prestazioni soggette a compartecipazione finanziaria; l’articolo 3 demanda alla Giunta Regionale l’approvazione di un apposito tariffario e stabilisce che i proventi derivanti debbano essere destinati al potenziamento del SSUEM; l’articolo 4 riconosce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; l’articolo 5 riferisce sull’entrata in vigore. Ecco nello specifico di cosa si tratta:
Art. 1 Oggetto e finalità
1. La Regione Sardegna introduce con la presente legge il principio di appropriatezza nell'utilizzo dei mezzi di soccorso e di elisoccorso per gli interventi in territorio montano, in grotta e in ambienti ostili ed impervi, al fine di un impiego più razionale degli stessi e delle risorse umane e finanziarie dedicate al pronto intervento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione introduce, in linea con la normativa nazionale vigente in materia di soccorso sanitario, l’obbligo al versamento di una quota di compartecipazione alle spese per gli utenti destinatari dell’intervento qualora esso sia originato da comportamenti irresponsabili e imprudenti degli stessi.
Art. 2 Prestazioni
1. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”. Le centrali operative dei SUEM 118 verificano e certificano la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi.
2. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico e di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso, sono soggetti a una compartecipazione alla spesa a carico dell’utente, se tali interventi sono richiesti da quest’ultimo o siano riconducibili a esso.
3. La quota di compartecipazione è dovuta inoltre, fatti salvi i casi di carattere sanitario, qualora l’intervento abbia origine da chiamate totalmente immotivate, venga attivato per motivazioni che originano da comportamenti non responsabili, quali il mancato utilizzo di dotazione tecnica adeguata alle attività intraprese e al loro grado di difficoltà, o dal mancato rispetto di ordinanze, disposizioni, indicazioni di percorso, divieti o limitazioni.
Art. 3 Direttive
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, la Giunta Regionale, entro 120 giorni dall’approvazione della presente legge, definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di compartecipazione al costo degli interventi di soccorso sanitario e non sanitario e il piano tariffario da adottarsi.
2. La quota di compartecipazione dovrà definirsi sulla base dei seguenti criteri: tipologia degli interventi oggetto di compartecipazione; previsione del limite della quota di compartecipazione non superiore al cinquanta per cento del costo del servizio; riduzione del trenta per cento a favore dei residenti in Sardegna
3. La Giunta regionale aggiorna annualmente il piano tariffario. 4. I proventi derivanti dall’applicazione della presente norma sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi ad essi collegati.
Art. 4 Norma finanziaria
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.