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Il fallimento del Policlinico Sassarese entra nel vivo del suo iter e della cronaca giudiziaria. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e l’iscrizione a registro per otto indagati, notificata dal sostituto procuratore di Sassari Mario Leo, arriva anche l’azione di responsabilità civile.
Il curatore del fallimento Alberto Ceresa, infatti, ha citato a giudizio il presidente del Consiglio di amministrazione del Policlinico Sassarese Piero Guido Bua, i consiglieri Francesco Paolo Bua, Edoardo Bene, Giovanni Pinna e Vincenzo Dettori, nonché i componenti del collegio sindacale Erasmo Salvatore Meloni, già presidente, Franceschino Paschino e Giovanni Pinna Parpaglia sindaci effettivi. L’udienza è fissata per il 15 luglio presso il Tribunale di Cagliari.
Dagli atti emerge che il curatore del fallimento «chiede il risarcimento dei danni patiti dalla società fallita Policlinico Sassarese s.p.a. e dai suoi creditori in conseguenza dei gravi inadempimenti imputabili agli ex amministratori e agli ex sindaci. Le condotte inadempienti e comunque illecite imputabili agli odierni convenuti hanno comportato un significativo danno patrimoniale alla società e ai suoi creditori, complessivamente quantificabile in misura pari a oltre 21 milioni di euro».
Il fallimento del Policlinico Sassarese è stato dichiarato dal Tribunale il 23 gennaio del 2019. Nel corso di dieci anni, dal 2008 al 2018, il Policlinico, così come scrive il curatore, ha riportato perdite per oltre 18 milioni di euro.
La contestazione per gli ex amministratori e per gli ex sindaci è sostanzialmente motivata dal fatto che «la forte e inarrestabile crisi economica che la società ha registrato a partire dall’esercizio 2008 ha avuto inevitabili ripercussioni sul patrimonio del Policlinico, che ha visto una progressiva erosione. Anche successivamente all’intervenuta perdita del capitale sociale, invece, gli amministratori della società̀ hanno continuato come se nulla fosse nell’esercizio ordinario dell’attività̀ d’impresa, che è proseguito quantomeno sino all’11 giugno 2018, allorché è stato presentato il ricorso per l’avvio della procedura di concordato preventivo».
Oltre alla contestazione dell’illegittima prosecuzione dell’attività di impresa successivamente all’intervenuta integrale perdita del capitale sociale, nel documento firmato dall’avvocato Alberto Picciau, nominato dalla Procedura fallimentare con l’autorizzazione del Giudice Delegato, emergono altri aspetti evidenziati dal curatore del fallimento Alberto Ceresa.
CONCORDATO PREVENTIVO «A partire quantomeno dal termine dell’esercizio 2014 la società ha manifestato una situazione di palese incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Cioè nonostante, la società ha proseguito nello svolgimento dell’ordinaria attività di impresa sino quantomeno all’11 giugno 2018, allorché è stata presentata domanda di concordato preventivo con riserva».
ADEMPIMENTO AL DOVERE «Nonostante l’acclarato stato di insolvenza del Policlinico, il management della società ha proseguito nell’ordinario svolgimento dell’attività caratteristica. In tal modo, il management non ha adempiuto al dovere, sullo stesso gravante, di interrompere lo svolgimento dell’ordinaria attività di impresa e di attivarsi tempestivamente per richiedere la dichiarazione di fallimento ovvero per avviare una procedura di soluzione negoziata della crisi d’impresa».
INTERRUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA «Sotto altro, differente profilo, nonostante l’incontrovertibile evidenza che l’attività d’impresa fosse gravemente distruttrice di ricchezza e pregiudizievole per il patrimonio sociale, il management della società ha proseguito nello svolgimento dell’impresa sociale. In tal modo, il management non ha adempiuto al dovere, sullo stesso gravante, di interrompere l’attività di impresa e/o comunque di attivarsi tempestivamente per la ristrutturazione del debito e dell’azienda sociale».
PATRIMONIO SOCIALE «A fronte della conclamata situazione di insolvenza del Policlinico e comunque dell’incontrovertibile evidenza che l’attività d’impresa fosse drammaticamente distruttrice di ricchezza e pregiudizievole per il patrimonio sociale, verificata la condotta di inerzia degli amministratori, i sindaci della società non hanno adempiuto al dovere, sugli stessi gravante, di attivarsi tempestivamente per far sì che il Policlinico interrompesse l’ordinario svolgimento dell’attività di impresa e richiedesse il proprio fallimento ovvero, comunque, ristrutturasse il debito e l’azienda sociale».
PAR CONDICIO CREDITORUM «Il Policlinico ha pagato alcuni creditori, con preferenza rispetto ad altri, senza rispettare le cause legittime di prelazione (art. 2741 cod. civ.) e, inoltre, in violazione del principio della par condicio creditorum».
VERSAMENTI «Il mancato versamento delle imposte, delle ritenute e dei contributi previdenziali».
In attesa di ulteriori sviluppi e della prima udienza, il curatore del fallimento del Policlinico, per i motivi sopra citati, chiede al Tribunale di condannare, in solido tra loro, gli ex amministratori e gli ex sindaci.
Spetterà a loro, intanto, prima dell’udienza, predisporre e depositare le memorie difensive.
Una vicenda che si prospetta lunga nei tempi e che potrebbe essere capace di offrire nuovi sviluppi.