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Il Comune di Nuoro non doveva rimborsare lo Stato per i 2 milioni e 300 mila euro versati a titolo di risarcimento a seguito della condanna inflitta nel 2009 dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo a cui fecero ricorso Gianfrancesco, Stefano e Antonia Guiso Gallisai, proprietari di un terreno occupato dall’ente in modo illegittimo (secondo la normativa europea) negli anni Settanta.
Il giudice monocratico del Tribunale di Nuoro, Carlotta Bruno, accogliendo l’opposizione presentata nel 2018 dall’amministrazione al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del marzo 2016, ha stabilito che il Comune di Nuoro non doveva rimborsare lo Stato per i 2 milioni e 300 mila euro versati a titolo di risarcimento a seguito della condanna inflitta nel 2009 dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo a cui fecero ricorso Gianfrancesco, Stefano e Antonia Guiso Gallisai, proprietari di un terreno occupato dall’ente in modo illegittimo (secondo la normativa europea) negli anni Settanta.
Lo Stato, infatti, riteneva il Comune unico responsabile nella vicenda che ha poi portato alla condanna da parte della Corte. “L’amministrazione, invece – spiega il sindaco Andrea Soddu - è stata sempre di diverso parere, sostenendo che l’ente aveva agito nel solco dell’allora vigente normativa in materia di espropri per pubblica utilità e che aveva pagato quanto dovuto in base alle sentenze emesse dai giudici. Per questo motivo nell’opposizione presentata dagli avvocati Antonio Careddu e Marcello Mereu è stato chiesto, in via principale, che il giudice accertasse e dichiarasse l’insussistenza e infondatezza del cosiddetto ‘diritto di rivalsa’ dello Stato, in quanto condannato per la violazione della normativa contenuta nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo in virtù dell’applicazione di una sua stessa legge”.
Accogliendo l’opposizione il giudice ha accertato che nel caso in esame “il pregiudizio alla proprietà non può essere attribuito unicamente alla mera condotta dell'ente espropriante”, ma che “la violazione deve invece essere ricondotta al complessivo sistema di regolazione della materia…”.
"Sapevamo di avere ragione - sottolinea Soddu - e siamo andati avanti nonostante molte critiche. Il giudice ha accolto l'opposizione con una sentenza che farà giurisprudenza e che si colloca nel solco di alcuni importanti principi enunciati dalla Corte Costituzionale e relativi all'imputabilità. Nessuno può rispondere di danni che non sono a lui imputabili. In questo caso il danno era determinato causalmente dalla legge italiana, che il Comune aveva applicato su ordine del giudice. Ed era la legge italiana difforme dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo".