Vi proponiamo le sei giustificazioni più utilizzate dagli automobilisti per destreggiarsi, goffamente, con la Polizia quando si viene fermati a un posto di controllo.

Abbiamo deciso di proporvi questa simpatica raccolta dopo un servizio giornalistico effettuato con la Polizia. Ma vuole anche essere occasione per riflettere con ilarità sugli sbagli che facciamo quando siamo alla guida.

Gli agenti ci hanno confidato che delle volte assistono a “dei veri e propri teatrini. Pirandello ne farebbe tesoro perché sono vere e proprie recite a soggetto!”.

NUMERO 1. Sulla velocita: l'automobilista è sempre in urgenza per qualcosa e sta andando sempre all'ospedale perché ha un amico o un improbabile parente in fin di vita che ha necessità di vedere immediatamente;

NUMERO 2. Telefonino alla guida. “Agente guardi che lei si sta sbagliando perché mi stavo grattando un orecchio”;

NUMERO 3. Positivi all’alcol. “Guardi non è possibile perché ho bevuto solo una birra…se mi porta via la patente mi rovina!”;

NUMERO 4. Mancanza di assicurazione. “Strano ho fatto il bonifico proprio ieri, è colpa della banca che non deve aver sbagliato”;

NUMERO 5. Cintura di sicurezza. “Guardi Agente me la sono tolta proprio in questo momento”, “Sono appena salito in macchina”;

NUMERO 6. Revisioni scadute. “È colpa del mio meccanico che non mi ha avvertito. Ho ritirato la macchina ieri. Ero convinto che fosse stata fatta...”.



Di seguito ricordiamo anche le sanzioni previste dal Codice della strada.

Velocità:

Articolo 142 codice della strada: 

Comma 8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

Più la decurtazione di 3 punti sulla patente;

Comma 9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Più la decurtazione di 6 punti sulla patente;

Comma 9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 821 a euro 3.287. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.(5)

Più la decurtazione di 6 punti sulla patente.

 

Telefonino alla guida.

Articolo 173. Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 a euro 646. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un ulteriore violazione nel corso di un biennio. Più la decurtazione di 6 punti sulla patente.

 

Guida sotto l'influenza dell'alcool.

Articolo 186. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 

Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:   

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro 527 a euro 2.108,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro   (g/l).   All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;   

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro   (g/l).  All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; (3)   

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo  II,  sezione  II,  del titolo VI,  in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche  se  e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, è  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale è stato commesso  il  reato,  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224 ter.  In tutti i casi, più la decurtazione di 10 punti sulla patente.

 

Mancanza di assicurazione.

Articolo 193. Chiunque    circola    senza     la     copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. 

 

Cintura di sicurezza.

Articolo 172. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 323 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Più la decurtazione di 5 punti sulla patente.

 

Revisioni scadute.

Articolo 80.

Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti;

Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.