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Il sindaco Paolo Truzzu con propria Ordinanza n. 33 del 30 maggio 2020 ha disposto che, a far data dal 1 giugno e sino al 31 ottobre 2020, nei quartieri di Marina, Stampace, Castello, Villanova è fatto divieto di vendita per asporto, anche attraverso distributori automatici, di bevande alcoliche in qualunque contenitore e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro dalle ore 22:00 alle ore 6:00 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi;
Nei quartieri di Marina, Stampace, Castello, Villanova, comprese la Piazza Matteotti, la Piazza del Carmine, la Piazza Dettori (compreso Vicolo Collegio e Scalette Santa Teresa), la Piazza San Sepolcro, la Piazza Santa Restìtuta, la Piazza Savoia, la Piazza Sant'Eulalia, la scalinata che collega Piazza Annunziata con via Mameli, le scalinate della chiesa di Sant'Anna, nel viale Europa, nel Parco della Musica e nel lungomare Poetto è vietato il consumo nelle vie e strade pubbliche o aperte al pubblico transito, salvo le aree in uso a qualsiasi titolo per l'esercizio dell'attività di ristoro e nelle aree ad esse antistanti e contigue, di bevande alcoliche e/o superalcoliche contenute in qualsiasi contenitore dalle ore 22:00 alle ore 6:00 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi;
Nel Lungomare Poetto è vietato il consumo, salvo che nelle aree in uso a qualsiasi titolo per l'esercizio dell'attività di ristoro e nelle aree ad esse antistanti e contigue, di bevande alcoliche contenute in contenitori di vetro e lattine dalle ore 22:00 alle ore 6:00 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi;
Nelle medesime zone, gli esercizi commerciali alimentari e misti (botteghe, empori, market e minimarket) con superficie inferiore a mq 150 ed aventi nella loro offerta commerciale giornaliera bevande alcoliche e/o superalcoliche, cessano l'attività dalle ore 21:00 alle ore 6:00;
E' fatto obbligo agli esercenti di custodire i contenitori vuoti evitandone l'asporto ed è fatto altresì obbligo di provvedere al relativo smaltimento nel rispetto delle disposizioni impartite dall'amministrazione comunale;
Nelle aree sopra citate, nei locali adibiti alle attività di ristoro, le bevande alcoliche e/o superalcoliche devono essere consumate sul posto ed esclusivamente all'interno dei locali stessi, o nelle aree in uso a qualsiasi titolo per l'esercizio dell'attività di ristoro;
E' fatto obbligo a tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali e artigianali (compresi i circoli privati) ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento di esporre in modo ben visibile il cartello di avviso recante l'informativa per l'utenza del divieto di cui trattasi. Sono previste sanzioni per i trasgressori.