Dopo la maxi rissa andata in scena ieri nel centro di Olbia, il sindaco ha preso provvedimenti. 

“Recentemente si sono verificati nel centro cittadino numerosi incresciosi episodi di violenza, risse, schiamazzi, danneggiamenti, abbandono di rifiuti che hanno determinato rilevanti problematiche di sicurezza urbana e situazioni contrarie alle regole del vivere civile, nonché un notevole degrado dell'ambiente e grave disturbo della quiete pubblica, con forte pregiudizio del decoro e della vivibilità del contesto urbano; gli episodi degenerativi sopra descritti sono stati causati nella maggior parte dei casi da persone, spesso minorenni, dedite al consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche che si accentua nelle vie del centro Città, quando all'aggregazione serale si associa il moltiplicarsi delle attività e dei luoghi di vendita e somministrazione (attività di vendita del settore alimentare ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)”. È quanto si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

Con il provvedimento il primo cittadino ordina, durante il periodo intercluso tra il 25 maggio ed il 23 giugno 2021 “il divieto, per l’intero periodo di cui sopra, e senza alcun limite di orario, di consumo, anche per asporto, e detenzione di alcolici, superalcolici ed altre bevande, all’interno del perimetro che dalla Rotatoria di Via Roma, attraverso la linea di costa conduce ai moli, sino all’apice del Molo Brin, area del Circolo nautico, Viale Isola Bianca sino alla Direzione Marittima, proseguendo per Via Escrivà, Rotatoria di Via Dei Lidi, Cavalcaferrovia, Via Galvani, Area Parco Urbano Fausto Noce, Via Boccherini, Via Lombardia, Via dell’Unità d’Italia, Rotatoria di Via Roma”.

Nell’area predetta il consumo e la somministrazione di alcolici, superalcolici ed altre bevande, in contenitori di vetro o lattine, sono consentiti, negli orari stabiliti dalla legge, esclusivamente purchè il consumo avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico.

La chiusura, dalle ore 20.00 alle ore 07.00 degli esercizi commerciali di vendita di bevande e generi alimentari, compresi i distributori automatici, ubicati all’interno del perimetro sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis.1 del d.lgs. 267/2000, la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

È fatto obbligo in tutti gli esercizi di esporre il cartello di avviso recante l’informativa del divieto di cui trattasi per l’utenza.