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Domenica, 1 novembre 2015, aprirà la stagione della pesca del riccio di mare che terminerà il 10 aprile 2016.
La pesca è consentita:
- ai pescatori marittimi professionali, iscritti nel registro dei pescatori marittimi, esclusivamente dall'imbarcazione mediante "asta e specchio per ricci" (tradizionalmente chiamato cannuga), autorizzato in licenza, anche con l'ausilio del coppo;
- ai pescatori professionali subacquei, in possesso di autorizzazione per la pesca subacquea professionale, in apnea o con l'uso di apparecchi ausiliari per la respirazione, esclusivamente a mano o con l'ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato;
- ai soggetti che esercitano la pesca sportiva o ricreativa, in apnea – senza l'uso di apparecchi ausiliari per la respirazione – e solo manualmente.
- È vietata la raccolta del riccio di mare mediante attrezzi trainati con imbarcazione - tali attrezzi non possono essere utilizzati né detenuti a bordo - o anche a mano mediante mezzi meccanici (strumenti in ferro), ivi compresi i rastrelli.
- La taglia minima di cattura è di 50 mm esclusi gli aculei. Ogni esemplare di taglia inferiore prelevato in qualsiasi circostanza, da qualunque tipologia di imbarcazione e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali, deve essere immediatamente rigettato in mare.
- È vietata la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di taglia inferiore a quella prescritta nel presente articolo.
- Il pescatore professionale subacqueo, se accompagnato da assistente a bordo dell’imbarcazione, può raccogliere giornalmente esemplari per 6 ceste (dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm) equivalenti, per due unità lavorative, a circa 3000 esemplari. Se il pescatore professionista non è accompagnato da un assistente può raccogliere giornalmente esemplari per 3 ceste pari a circa 1500 ricci.
- Il pescatore marittimo professionale è tenuto a rispettare gli stessi quantitativi massimi prelevabili previsti per il pescatore subacqueo professionale, di cui al comma 1.
- Il pescatore sportivo o ricreativo può raccogliere esemplari solamente nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e festivi durante il periodo consentito dal calendario ed esclusivamente per consumo personale. Il numero massimo è di 50 ricci al giorno.
Il prelievo degli esemplari di riccio di mare e le operazioni di sbarco sono consentite esclusivamente dall’alba sino alle ore 15 di ogni giorno.