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Villasimius, con in testa il sindaco Gianluca Dessi, aveva già emanato in questi giorni scorsi una precisa ordinanza sindacale (già on line sul sito istituzionale) che regolamenta ciò che è consentito fare o ciò che è proibito sui tratti di spiaggia tra Punta Molentis, Riu Trottu o Porto Sa Ruxi, tra cui l’ok alla vendita ad esempio di granite e cocco, ma lo stop tassativo a tutti gli altri ambulanti.
Nel Sarrabus dunque, in virtù delle regole anti-Covid, sono altresì vietati gli assembramenti, (arenile e in acqua), con la possibilità delle attività di vendita itinerante di beni alimentari con facoltà di fermata per il solo tempo necessario alla cessione, con uso obbligatorio da parte dei venditori, dell’uso di dpi (mascherine e guanti) per giugno, luglio ed agosto.
Anche Castiadas si adegua, con l’ordinanza firmata da Eugenio Murgioni che detta le misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio del Comune di Castiadas. In particolare si racchiudono le disposizioni inerenti le concessioni balneari e le spiagge libere del territorio comunale al fine del contenimento della diffusione del virus. Ai titolari delle concessioni balneari, agli utenti delle stesse, ed ai fruitori delle spiagge libere, si chiede il rispetto delle regole da tenersi negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere del territorio comunale per la stagione estiva 2020:
è fatto obbligo di uso delle mascherine, in tutti i locali aperti al pubblico, ai consumatori in attesa o impegnati nell’acquisto in tutti i locali aperti al pubblico, che devono rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
in tutti gli spazi all’aperto dove non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro; è assolutamente vietato l’assembramento in tutti i locali aperti al pubblico e nei luoghi all’aperto; di mantenere su tutto il territorio il distanziamento interpersonale, fatta eccezione per i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; tale aspetto si riferisce alla responsabilità personale;
10mq il distanziamento degli ombrelloni nelle spiagge libere ed in concessione di almeno 10 mt quadri, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo) con costante divieto di assembramento;
tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere presente la distanza di almeno 1,5 m;
è vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti;
è fatto divieto assoluto di assembramento in acqua e sull’intera area dei litorali, ivi incluse la battigia e le zone d’ombra; gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti;
è vietata l’attività di vendita svolta sulla spiaggia libera, nonché l’esercizio di attività artigianali, artistiche e similari in forma fissa ed itinerante;
è fatto divieto assoluto di accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza di prescritte autorizzazioni.
È fatto comunque obbligo agli operatori economici l’uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e soluzioni idroalcoliche igienizzanti a disposizione per i clienti;