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La relazione platonica su internet può essere causa di addebito della separazione? ( commento a Cass., I sez. civ.,12 aprile 2013, n.8929 )
Intraprendere e coltivare nel tempo una relazione, seppur platonica, via internet, da parte di uno dei coniugi, può costituire motivo di addebitabilità in sede di separazione solo a certe condizioni.
Poco più di un mese fa la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire il principio secondo cui la violazione del dovere reciproco alla fedeltà, imposto ai coniugi dall'art. 143 del c.c., può verificarsi anche a prescindere da un adulterio "carnale", cioè da un adulterio che si caratterizza dalla consumazione di rapporti sessuali tra uno dei coniugi e altri soggetti. Ripetutamente, infatti, è stato affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte che " la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell'art. 151 del c.c., non solo quando si sostanzi in un adulterio, ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge". Nel caso di specie, però, i giudici di ultimo grado non hanno ritenuto sufficiente per l'integrazione dell'addebito a carico della moglie, il suo legame con un altro uomo sposato, concretatosi essenzialmente in uno scambio di contatti via internet e telefono tra i due, ma non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale.
IL FATTO. La donna aveva, infatti, intrattenuto con l'uomo a partire dall'anno 2000 un tale tipo di relazione extraconiugale, comprovata nel processo dalla produzione di una lettera di tenore amoroso, da lui inviatale via internet nel gennaio 2003 e dalla deposizione della moglie di quest'ultimo, la quale aveva confermato i frequenti colloqui telefonici tra i presunti amanti, nonché i loro intensi contatti "on line". Ciò che non venne dimostrata fu la consumazione di un vero e proprio adulterio, molto probabilmente non verificatosi anche a causa della notevole distanza geografica tra le rispettive residenze, ma al contrario emergeva dall'istruttoria l'assenza di un coinvolgimento sentimentale da parte della donna, la quale non ricambiava l'infatuazione dell'uomo.
DECISIONE DELLA CORTE. Il motivo che ha portato la Corte ad escludere nella concretezza dei fatti il riconoscimento dell'addebitabilità della separazione alla moglie, non è dato dal fatto che non ci fu un adulterio "carnale", in quanto, come precisato dalla Corte stessa, è sufficiente a concretizzare una violazione dell'obbligo di fedeltà anche solo l'ingenerare da parte di uno dei coniugi, nell'ambiente in cui vivono, il sospetto della infedeltà, tale da comportare offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. Dagli atti non emergeva proprio quest'ultimo aspetto, infatti, oltre a non essere stati dimostrati né un legame adulterino e né un coinvolgimento sentimentale della donna, non fu provata neppure l'esistenza di una relazione platonica coltivata con aspetti esteriori in grado di poter dar luogo a plausibili sospetti di infedeltà, offensivi della dignità e dell'onore del marito.
UN NUOVO CONCETTO DI FEDELTÀ. Espressione della rivoluzione telematica, che ormai investe quasi ogni singolo aspetto delle relazioni umane, anche nell'ambito dei tradimenti consumati via internet, inquadrabili nell'ambito più generale dell'adulterio "platonico", emerge un nuovo concetto di fedeltà coniugale. Esso ha subito un'importante evoluzione nel tempo, passando da una nozione strettamente limitata alla sfera sessuale ad un significato più esteso, coincidente con l'ampio concetto di lealtà tra i coniugi. Secondo la più antica e tradizionale concezione, infatti, il dovere di fedeltà dovrebbe intendersi come obbligo reciproco dei coniugi di astenersi dall'intrattenere relazioni e/o rapporti sessuali con altri soggetti, in quanto l'unione coniugale impone una relazione sessuale esclusiva, quale strumento di realizzazione e rafforzamento della comunione spirituale del matrimonio stesso. Si comprende bene come tutto ciò appaia oggi del tutto inadeguato e superato da una più moderna elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, alla luce, in particolare, della riforma del 1975, che ha inv