Il presidente Christian Solinas ha emesso una nuova ordinanza.

Dal 25 giugno saranno riaperti i collegamenti internazionali, limitatamente alle seguenti destinazioni: Stati membri dell’Unione Europea; Stati parte dell’accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Andorra e Principato di Monaco; Repubblica di SanMarino e Stato della Città del Vaticano.

Dal 1° luglio, invece, saranno riaperti collegamenti con tutte le altre destinazioni internazionali.

Nello specifico:

Art.1 Sono prorogate, salvo diverse esplicite previsioni in relazione all’andamento della curva epidemiologica, le disposizioni di apertura delle attività già consentite dalle ordinanze nn. 20 del 2 maggio 2020, 22 del 13 maggio 2020, 23 del 17 maggio 2020, 26 del 29 maggio 2020 e 27 del 02 giugno 2020, fino al 14 luglio 2020. Sono altresì prorogate, fino alla medesima data del 14 luglio 2020, le attività di aviazione generale negli aeroporti dell’intero territorio regionale, già consentite con le ordinanze n. 23 del 17 maggio 2020 e n. 27 del 02 giugno 2020. Sono altresì prorogate fino al 14 luglio 2020, l’ordinanza n. 27 del 2 giugno 2020 e n. 28 del 7 giugno 2020, così come modificate dalla presente ordinanza.

Art. 2) L’articolo 1 dell’ordinanza n. 27 del 2 giugno 2020 è modificato come segue: “Art.1) In armonia con le previsioni del DPCM 11 giugno 2020 e con l’esigenza di una riapertura modulare e progressiva del traffico passeggeri da e per la Sardegna, al fine del controllo preventivo di una potenziale nuova diffusione epidemiologica del SARS-CoV-2, fermi i collegamenti già autorizzati con decreto interministeriale n. 231/2020, è disposto il riavvio dei collegamenti aerei e marittimi internazionali da e per la Sardegna, operativi in tutti i porti e aeroporti regionali, secondo il seguente calendario: 

a) con decorrenza dal 25 giugno 2020 i collegamenti con le seguenti destinazioni: Stati membri dell’Unione Europea; Stati parte dell’accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Andorra e Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;

b) fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui alla lettera a), salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

c) a decorrere dal 1° luglio 2020 i collegamenti con tutti i territori diversi da quelli indicati alla lettera a)”.

Art. 3) L’articolo 3 dell’ordinanza n.28 del 7 giugno 2020 è soppresso.

Art. 4) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 11 giugno 2020 e relativi allegati per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 5) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.