“I permessi premio garantiscono più sicurezza, non meno”.

Queste le parole usate dal ministro della giustizia Annamaria Cancellieri in occasione dell’evasione del serial killer Gagliano durante un permesso premio concessogli dal magistrato di sorveglianza di Genova.

Il ministro difende l’istituto dei permessi premio, definendoli “strumenti necessari e irrinunciabili per il reinserimento dei detenuti in base all’articolo 27 della Costituzione”, il quale stabilisce e garantisce che le pene, oltre a non poter consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, devono tendere alla rieducazione del condannato, cioè devono consentire la risocializzazione ed un positivo rientro dello stesso nel contesto sociale di provenienza.

IL PERMESSO PREMIO.

I permessi premio sono disciplinati dall’art. 30-ter della L. n. 354 del 26 luglio 1975, contenente le norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione della misure privative e limitative della libertà.

Essi vengono concessi dal magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto detentivo, ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e che non risultano socialmente pericolosi.

Consistono nella possibilità per i detenuti di godere di sprazzi di libertà, di durata non superiore ogni volta a quindici giorni, per rendere possibile la coltivazione di interessi affettivi, culturali o di lavoro.

La durata dei permessi non puo' superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.

Per regolare condotta si intende la condotta di quei soggetti che, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale, nelle attivita' organizzate negli istituti e nelle eventuali attivita' lavorative o culturali.

In altri termini i condannati devono dar prova di aver conseguito una maturità idonea alla loro risocializzazione ed il permesso premio, in questo senso, è volto ad agevolare questo percorso.

 

I DESTINATARI.

La concessione dei permessi e' ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla  reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;

 b) nei confronti dei condannati  alla  reclusione  superiore  a quattro  anni,  salvo  quanto  previsto  dalla   lettera   c),   dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena; ( Lett. a) e b) cosi sostituite dal D.L. 1 luglio 2013 n. 78, convertito con modificazioni con la L. 9 agosto 2013 n. 94 )

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater