Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 Il 7 e l’8 saranno due giorni gialli, mentre il 9 e 10 (sabato e domenica) due giorni arancioni.

Dall’11 al 15 gennaio tornerà la divisione dell’Italia per fasce di colore.

Sarà valido il monitoraggio reso noto l’8 gennaio per misurare l’Rt e gli altri parametri dell’Istituto superiore di sanità.

Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Questi i punti principali del decreto-legge approvato:

Dal 7 al 15 gennaio 2021 stop spostamenti tra Regioni

Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma

Weekend 9-10 gennaio in zona arancionecon deroga "piccoli Comuni" confermata

Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, si applicano, su tutto il territorio nazionale, le misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Zona rossa, prevista "visita a casa” nel proprio Comune

Il testo prevede che dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio Comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

Nuovi criteri per le fasce di rischio

Il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.

Scuole superiori in classe dall'11 gennaio

Il testo interviene, inoltre, sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.

Specifiche procedure per il consenso alla somministrazione del vaccino

Il decreto-legge prevede, infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.