Il presidente della Regione Christian Solinas ha emesso l’ordinanza “Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”

Il Presidente rilevato che i casi positivi accertati nel territorio della Sardegna sono riconducibili a persone provenienti da aree già interessate dal contagio;

contestato che per effetto delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, adottate con i summenzionati provvedimenti attuativi, i flussi di persone provenienti dalle cosiddette zone rosse non si sono interrotti e vanno, invece. intensificandosi con particolare riguardo alla presenza in Sardegna di numerose seconde case ad uso turistico;

considerato che l’esodo di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone cosiddette rosse potrebbe comportare l'ingresso incontrollato in Sardegna di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;

preso atto dell'attuale capacità complessiva del SSR di far fronte ad un incremento esponenziale del rischio di contagi con conseguente necessità di posti letto specifici per terapia intensiva e pneumologia;

valutata l’urgenza ed indifferibilità di procedere all'adozione di misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978. 833 in materia di igiene e sanità

ordina:

“Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Sardegna con decorrenza dalla data odierna, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli. Padova, Treviso, Venezia, hanno l'obbligo:

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

- di osservare la permanenza domiciliare con mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;

- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

Nei porti e negli aeroporti della Sardegna i passeggeri provenienti dalle zone di cui al precedente art. 1) sono tenuti a dichiarare al personale addetto ai controlli attivati dalla Regione Sardegna il domicilio nel quale osserveranno l'isolamento fiduciario per 14 giorni ed un recapito di reperibilità, mediante compilazione dell'apposito modulo allegato alla presente ordinanza sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato).

I prefetti territorialmente competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la presente ordinanza.