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"Questa è una copia della lettera che ho inviato al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, con la proposta già articolata di Fratelli d’Italia per accreditare immediatamente 1000 euro sul conto corrente di tutti gli italiani che ne hanno bisogno. Penso agli italiani che hanno perso il lavoro, a quelli che non hanno più un reddito da lavoro autonomo e a coloro che non sanno come dare da mangiare ai loro figli. Domani incontreremo il presidente del consiglio Giuseppe Conte e con lui ne parleremo anche a voce: speriamo che una volta tanto questa maggioranza voglia starci ad ascoltare". Lo dice il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in un video pubblicato su Facebook, in vista dell'incontro di domani con il premier Giuseppe Conte e gli altri leader dell'opposizione.
Ecco il testo della lettera che domani Meloni presenterà al premier:"Premessa. In questa prima fase di emergenza, in attesa che divengano operative le misure di sostegno al reddito previste dal governo, in particolare con il cosiddetto decreto Cura Italia, si propone l’adozione delle seguenti misure volte a fornire un immediato sostegno economico alle famiglie in difficoltà: Articolo 1 Bonus 1.000 euro 1. Per il mese di aprile 2020, ai nuclei familiari composti da uno o più soggetti è riconosciuto, su richiesta, un bonus di importo pari a 1.000 euro, accresciuto di 250 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo".
"2. La domanda per beneficiare del bonus deve essere presentata all’Istituto bancario o postale presso il quale almeno uno dei componenti il nucleo familiare abbia intestato un conto corrente. La presentazione della domanda non comporta la necessità di doversi recare agli sportelli bancari o postali, essendo possibile la presentazione online. 3. Il bonus è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a) un valore complessivo dei depositi presenti sulla totalità dei conti correnti bancari e postali intestati (per la quota parte nel caso di c/c cointestati con soggetti non appartenenti al nucleo familiare) ai componenti del nucleo familiare e degli strumenti finanziari dagli stessi posseduti/sottoscritti, non superiore a 2.000 euro. Tale valore è accresciuto di 1.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo";
"b) requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3. 4. L’istituto bancario/postale al quale è presentata la domanda di cui al comma 2, provvede ad accreditare il bonus direttamente sul c/c bancario o postale indicato dal nucleo familiare richiedente nella domanda stessa. In alternativa è possibile richiedere che l’accredito sia ripartito in parti eguali su conti correnti intestati a due o più componenti il nucleo familiare, non più di un c/c per componente.
"Articolo 2 Prestito a tasso zero 1. Per il mese di aprile 2020, ai nuclei familiari composti da uno o più soggetti è riconosciuto un prestito a tasso zero, di importo pari a 1.000 euro, per ciascun componente maggiorenne che autocertifichi ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 di aver registrato, nel mese di marzo 2020, una riduzione del proprio reddito netto superiore del 50% rispetto al reddito del mese precedente. L’autocertificazione deve essere presentata presso l’Istituto bancario o postale presso il quale il componente del nucleo familiare richiedente il prestito abbia intestato un conto corrente. È prevista la possibilità della presentazione online della menzionata autodichiarazione".
"2. Il prestito è riconosciuto ai componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3. 3. L’Istituto bancario/postale al quale il richiedente presenta l’autocertificazione di cui al comma 1, provvede ad accreditare immediatamente l’importo del prestito previsto sul conto corrente intestato al medesimo soggetto. 4. Il prestito è restituito in 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. 5. Non hanno diritto al presente beneficio i componenti dei nuclei familiari che hanno usufruito del bonus di cui al precedente articolo 1".
"Articolo 3 Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno 1. Il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere: c) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero un suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; d) residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo".
"Articolo 4 Incompatibilità 1. I benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 3 sono incompatibili con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4".
Articolo 5 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente i benefici di cui agli articoli 2 e 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni".
"2. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficiario è tenuto alla restituzione. Articolo 6 Modalità di finanziamento del sistema bancario e postale Lo Stato provvede ad un rimborso immediato, in favore degli Istituti bancari e postali, degli importi da questi erogati secondo quanto previsto all’articolo 1. Agli stessi istituti bancari e postali, fornisce garanzia totale per gli importi erogati, a titolo di prestito, secondo quanto previsto dall’articolo 2".