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Il presidente della Regione Christian Solinas ha emesso una nuova ordinanza “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.
L’obbligo di restare in isolamento nei luoghi di domicilio e di denunciare alle autorità sanitarie il luogo dove si può essere, in qualunque momento, rintracciati, è retroattivo di 14 giorni. Vi sono tenuti anche tutti coloro che si sono trasferiti in Sardegna, generalmente nelle case al mare, prima dell’ordinanza di ieri 8 marzo.
È uno dei contenuti più significativi dell’ordinanza emessa poco fa dal Presidente della Regione Christian Solinas, preso atto dei numerosi trasferimenti avvenuti dalle Regioni della penisola, in alcuni casi da zone a rischio, verso i comuni costieri della Sardegna.
“Difendiamo con ogni mezzo la salute dei Sardi, dice il Presidente. Ritengo che il metodo piu’ efficace sarebbe quello di interrompere momentaneamente ogni flusso di passeggeri verso la nostra Isola senza pregiudicare in alcun modo il traffico delle merci, e per ben due volte ho rivolto questa richiesta al Governo, che per ora ha risposto negativamente. Con il provvedimento di oggi otteniamo il risultato di poter isolare i possibili soggetti positivi nelle loro abitazioni e di effettuare su di loro tutti i controlli necessari".
Altre prescrizioni sono imposte a tutti coloro che hanno avuto, per motivi lavorativi, contatti con i passeggeri.
Il presidente Solinas:
Rilevato che i casi positivi accertati nel territorio della Sardegna sono riconducibili a persone provenienti da aree già interessate dal contagio
Constatato che per effetto delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, adottate con i summenzionati provvedimenti attuativi, i flussi di persone che hanno transitato, sostato o sono domiciliati per motivi di lavoro o di studio nei territori delle cosiddette zone rosse non si sono interrotti e vanno, invece, intensificandosi con particolare riguardo alla presenza in Sardegna di numerose seconde case ad uso turistico;
Visto che gli enti locali danno continuamente notizia di arrivi nei loro territori da parte di cittadini provenienti dalle zone a rischio della Regione Lombardia, delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola Vercelli, Padova, Treviso e Venezia
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività
Considerato che l'esodo di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone cosiddette rosse potrebbe comportare l'ingresso incontrollato in Sardegna di soggetti a rischio di trasmissione del virus. con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica
Preso atto dell'attuale capacità complessiva del SSR di far fronte ad un incremento esponenziale del rischio di contagi con conseguente necessità di posti letto specifici per terapia intensiva e pneumologia
Valutata l'urgenza ed indifferibilità di procedere all'adozione di misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978. n. 833 in materia di igiene e sanità.
ORDINA
Tutti i soggetti in arrivo, nonchè quelli che abbiano fatto ingresso in Sardegna nei quattordici giorni antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza hanno l'obbligo
Art.1
- a) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con divieto di spostamenti e viaggi nel territorio regionale fatto salvo il tragitto strettamente necessario a lasciare stabilmente l'Isola, da compiersi muniti dei prescritti dispositivi di protezione individuale per la prevenzione di eventuali contagiai conviventi dei soggetti in permanenza domiciliare con isolamento fiduciario dovranno attenersi alle condotte prescritte dal Ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità
- b) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente
- c) di compilare il modulo allegato sotto la lettera "A" alla precedente ordinanza n. 4 in data 08.03.2020 secondo le modalità indicate nella sezione "NUOVO CORONAVIRUS" accessibile dalla home page del sito istituzionale della Regione Sardegna
d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione
Art.2
AI fine di dare attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo ai vettori aerei e navali. alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati a decorrere dal 24 febbraio 2020 sulle linee di collegamento con la Sardegna. secondo le modalità da concordare con la Direzione generale della protezione civile
Art.3
l nominativi ed i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e dell'Ordinanza n 4 del 08.03.2020, sono trattati dalla Regione Sardegna. ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale. utilizzato esclusivamente per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati nei quattordici giorni di prescritto isolamento fiduciario ed in collaborazione con le forze dell'ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti.
Art.4
Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna nonché per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le seguenti disposizioni speciali:
a) gli equipaggi come sopra meglio descritti non devono allontanarsi dalla struttura ricettiva presso la quale pernottano o dalle proprie dimore fino alla ripartenza prevista evitando. nel periodo di permanenza in Sardegna, ogni contatto;
b) i bagagli degli anzidetti equipaggi. dopo la riconsegna ai nastri, devono essere movimentati esclusivamente dai rispettivi proprietari
c) gli autisti dei servizi navetta addetti al trasferimento degli equipaggi. devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale. quali mascherina con filtro non inferiore a FFP2. guanti e occhialini o visiera protettiva. AI termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono essere disinfettate con ipocloritodi sodio allo 0,1% dopo una preventiva pulizia con detergente neutro
Art.5
La presente ordinanza ha validità sino al 3 aprile 2020, salvo proroga esplicita.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato. la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 650 c.p.)
l prefetti territorialmente competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la presente ordinanza.