Gli elettori italiani sono chiamati il 4 marzo al voto per eleggere i nuovi deputati e senatori della Camera (630 deputati) e del Senato (315 senatori). Si voterà dalle 07:00 alle 23:00 con la nuova legge elettorale, il Rosatellum Bis. Il Parlamento ha approvato, infatti, con la legge 3 novembre 2017, n. 165, le "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".

Un sistema elettorale misto, 37% dei seggi è attribuito con il maggioritario e 61% con il proporzionale (il restante 2% è riservato alla sezione Estero).

 

Ecco cosa prevede il Rosatellum Bis:

L’assegnazione di 232 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) e di 116 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge.

Vi sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto. Resta ferma la specificità della normativa dettata dalla legge 27 dicembre 2001, n.459, che prevede l’assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero (12 per la Camera e 6 per il Senato), e stabilisce peculiari modalità per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero.

 

La soglia di sbarramento del Rosatellum nella quota proporzionale è fissata al 3% su base nazionale, sia al Senato che alla Camera, con l'eccezione delle liste relative alle minoranze linguistiche per le quali la soglia è al 20% nella regione di riferimento. E’ prevista anche una soglia minima del 10% per le coalizioni, all'interno della quale almeno una lista deve aver superato il 3%. I voti delle liste coalizzate che non raggiungono il 3%, ma superano l’1%, vanno assegnati alla coalizione.

 

GUIDA AL VOTO. La scheda è la medesima: una per la Camera e una per il Senato, molto simili (foto in basso).

 L’elettore dispone di un’unica scheda, sulla quale esprime un unico voto.

La scheda reca il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate.

I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.

Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, con apposita esplicitazione che:

a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;

b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.

Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.

Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.

Se l’elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto. (art.59 bis del d.P.R. n.361/57, come novellato dall’art.1, comma 21, della legge n.165/2017).

 

Fonte: Ministero dell'Interno