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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del Ministro della giustizia Carlo Nordio e del Ministro della salute Orazio Schillaci, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.
Giustizia
Il testo dà seguito alla sollecitazione al Parlamento contenuta nell’ordinanza n. 97 del 2021 della Corte Costituzionale in merito ai benefìci penitenziari da concedere ai detenuti per gravi reati che non collaborino con la giustizia. Si indicano requisiti stringenti per recepire i rilievi della Consulta e allo stesso tempo impedire che siano ammessi a misure premiali soggetti che possano avere ancora collegamenti con il contesto criminale di provenienza. Nel formulare il testo, si è ripresa la proposta di legge – relativa all’art. 4bis dell’ordinamento penitenziario – già approvata dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura.
Nel merito, il decreto prevede che, ai fini della concessione dei benefici al condannato per i reati cosiddetti ostativi, non basterà la sola buona condotta carceraria o la partecipazione al trattamento ma saranno previsti l’obbligo di risarcire i danni provocati, insieme con requisiti che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il rischio di ripristino di tali contatti, con l’esclusione pertanto di eventuali automatismi e con l’introduzione di un procedimento rafforzato di valutazione delle richieste, che prevede anche l’obbligo da parte del giudice di sorveglianza di acquisire i necessari pareri. Ai fini della liberazione condizionale, si prevede che la richiesta possa essere presentata dopo aver scontato 30 anni di pena.
Il testo interviene, inoltre, con riguardo alla riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio e stabilisce, nel pieno rispetto della cornice del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il rinvio dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, fino al 30 dicembre 2022, al fine di poter perfezionare misure organizzative già avviate e adeguati supporti tecnologici.
Salute
Il testo modifica le disposizioni vigenti in materia di obbligo vaccinale, in considerazione del mutato quadro epidemiologico.
Si anticipa dal 31 dicembre al 1° novembre 2022 la scadenza dell’obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni sanitarie, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e per il personale delle strutture che effettuano attività sanitarie e sociosanitarie.
Inoltre, con specifico riguardo alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, si elimina la misura della sospensione dall’esercizio della professione, al fine di contrastare la grave carenza di personale sanitario che si registra sul territorio.
Ordine pubblico
Si modificano le norme relative all’invasione di terreni o edifici, pubblici o privati, con la previsione della reclusione da 3 a 6 anni e della multa da 1.000 a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica. Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti, si prevede la confisca delle cose utilizzate per commettere il reato.