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La Corte costituzionale ha ritenuto "non fondata" la questione di costituzionalità dell'intera legge sull'autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece "illegittime" specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. Lo rende noto la Corte Costituzionale.
Secondo il Collegio, l'articolo 116 terzo comma della Costituzione - quello che disciplina l'attribuzione alle Regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia - deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Una forma che, dicono i giudici "riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle Regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell'unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell'eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell'equilibrio di bilancio".
"Spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall'accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge". È quanto si spiega nella nota della Corte Costituzionale in tema di Autonomia. "La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale"
La distribuzione delle funzioni legislativa e amministrative tra Stato e Regioni "non" deve "corrispondere all'esigenza di un riparto di poteri tra i diversi segmenti del sistema politico" ma deve avvenire "in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione". É, dunque, "il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni". Lo afferma la Consulta sottolineando che l'Autonomia "deve essere funzionale a migliorare l'efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini".
La Consulta ha individuato l'incostituzionalità della "possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l'andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che - dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all'esercizio delle funzioni trasferite - non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni", spiega la nota della Consulta sull'Autonomia.
Complessivamente, dunque, la Corte, nell’esaminare i ricorsi delle regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, ha ravvisato l’incostituzionalità di sette profili della legge Calderoli.
La Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde esprime piena soddisfazione “perché i giudici costituzionali hanno ritenuto fondate le ragioni illustrate nel ricorso sardo”.
“Infatti, tutte le disposizioni dichiarate incostituzionali figurano tra quelle impugnate dalla Regione Sardegna, la quale colleziona tra le regioni ricorrenti il più alto numero di motivi di impugnazione accolti. A riprova del fatto che l’iniziativa sarda non aveva carattere pretestuoso, né era indotta da motivazioni propagandistiche, ma era sinceramente animata dal proposito di contribuire al ripristino della legalità costituzionale violata. In particolare viene ribadito dalla Corte che questa legge non si può applicare automaticamente alle Regioni speciali come la Sardegna. Grazie a questa fondamentale pronuncia, che scrive un pezzo importante della storia del regionalismo italiano, possiamo finalmente reimpostare su basi più solide il rilancio di una nuova stagione di riforme del regionalismo speciale e ordinario, che vedrà la Sardegna in prima linea nella difesa e nello sviluppo del principio autonomistico” sottolinea Alessandra Todde.
“Come più volte dichiarato, la Sardegna non può accettare una legge che mina la nostra specialità, che ci danneggia e che rappresenta una minaccia per il principio fondamentale di uguaglianza tra tutti i cittadini. Per come è stata pensata, questa è una legge che favorisce le Regioni più ricche a discapito dell'equità e della solidarietà nazionale oltre che delle prerogative costituzionali che ci sono state riconosciute attraverso il nostro Statuto. La Sardegna si è battuta con tutti gli strumenti possibili per difendere la Costituzione, i diritti, l'uguaglianza e la dignità dei sardi e di tutti i cittadini”, conclude la presidente della Regione Sardegna.