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Si riattivano i servizi del trasporto pubblico locale con autobus secondo la programmazione ordinaria, i collegamenti marittimi con le isole di La Maddalena, San Pietro e Asinara e il collegamento Santa Teresa di Gallura – Bonifacio.
Si introduce il divieto di imbarco su nave ed aereo nel caso di temperatura superiore a 37,5°.
Il Presidente della Regione Sardegna ha emesso ieri, domenica 7 giugno, una nuova ordinanza con la quale si riattivano i servizi del trasporto pubblico locale con autobus secondo la programmazione ordinaria, i collegamenti marittimi con le isole di La Maddalena, San Pietro e Asinara e il collegamento Santa Teresa di Gallura – Bonifacio.
Inoltre, si introduce il divieto di imbarco su nave ed aereo nel caso di temperatura superiore a 37,5°.
Articolo1. “È ripristinata su tutto il territorio regionale la programmazione ordinaria dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL) su gomma, ad esclusione di quelli scolastici. Per i servizi di trasporto a frequenza, ricadenti in ambito urbano o suburbano, le Aziende di TPL su gomma avranno cura di rimodulare la produzione giornaliera complessivamente autorizzata a vantaggio dei servizi con più alta frequentazione.
Per il trasporto pubblico locale ferroviario su rete nazionale (RFI) è prorogato fino al 12 giugno l’orario dei servizi attualmente in vigore. Dal 13 giugno è ripristinata la programmazione ordinaria estiva.
Per il trasporto pubblico locale ferroviario su rete a scartamento ridotto è disposto il ripristino della programmazione ordinaria ad esclusione dei servizi a frequentazione prevalentemente scolastica.
Per il trasporto pubblico locale metrotranviario è disposto il ripristino della programmazione ordinaria. Per i servizi di trasporto pubblico locale marittimo diurno e notturno, è ripristinata la programmazione ordinaria con le isole di San Pietro, La Maddalena e Asinara. Le aziende di trasporto dovranno continuare a monitorare attentamente la domanda di mobilità secondo le modalità richieste dalla Direzione generale dei Trasporti, cui dovranno essere puntualmente inviati i dati di monitoraggio. In presenza di superiori esigenze di interesse pubblico, la Direzione generale dell’Assessorato dei Trasporti può adottare le opportune modifiche ai programmi di esercizio, in particolare nelle ore a più alto flusso di passeggeri, alla luce di evidenti e non differibili necessità e nei limiti delle risorse contrattualmente disponibili.
Articolo2. A decorrere dalla data odierna, fatte salve differenti sopravvenienti esigenze di contenimento della diffusione epidemiologica del SARS-CoV-2, in conformità alle disposizioni nazionali nonché di quelle adottate dal Governo Francese e dalla Cullettività di Corsica, è consentito il traffico merci e il traffico passeggeri sulla rotta Santa Teresa di Gallura – Bonifacio e vv. Si applicano gli articoli dell’Ordinanza n.27 del 2 giugno 2020 numeri 2 e 3, come modificati ed integrati dalla presente ordinanza, nonché gli articoli 4, 5 e 11 dell’anzidetta Ordinanza n. 27.
Articolo 3. L’art. 1 dell’Ordinanza in data 2 giugno 2020, n.27, è sostituito dal seguente: “ Art. 1) In armonia con le previsioni del decreto interministeriale n.231 del 4 giugno 2020 e con l’esigenza di una riapertura modulare e progressiva del traffico passeggeri da e per la Sardegna, al fine del controllo preventivo di una potenziale nuova diffusione epidemiologica del SARS-CoV-2, è disposto il seguente calendario di ripresa dei voli dagli aeroporti di Alghero, Cagliari ed Olbia:
a) con decorrenza dal 5 giugno 2020 tutti i collegamenti aerei con gli aeroporti del territorio nazionale;
b) a decorrere dal 25 giugno 2020 i collegamenti aerei con tutti gli aeroporti internazionali, fatta salva la verifica dell’andamento della curva epidemiologica.
Per il trasporto marittimo, a decorrere da 5 giugno 2020, sono assicurati i servizi di collegamento marittimo da e per la Sardegna, anche non in continuità, sui porti nazionali. In analogia al trasporto aereo, i collegamenti marittimi internazionali di passeggeri, salvo differenti previsioni esplicite, potranno riprendere operatività a decorrere dal 25 giugno 2020.”
Articolo 4. I soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti marittimi della regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, sono tenuti:
a) a registrarsi secondo le modalità previste nell’art.2 dell’Ordinanza n.27 del 2 giugno 2020 come integrato e modificato dalla presente ordinanza. I comandanti e gli armatori delle predette unità sono tenuti a verificare, preliminarmente all’imbarco, la ricevuta dell’avvenuta registrazione, vietando l’imbarco ai soggetti non muniti. I concessionari di porti, approdi, punti di ormeggio e campi boe e l’Autorità marittima competente per territorio comunicano le unità in arrivo al Comune, alla Questura ed all’articolazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale territorialmente competenti, nonché alla Direzione generale della Protezione Civile;
b) a dichiarare di essersi sottoposti alla misurazione della temperatura corporea al momento della partenza; qualora la stessa risultasse pari o superiore a 37,5 gradi, i comandanti o gli armatori delle unità di cui al presente articolo, sono tenuti a contattare il Numero verde Sanità: 800 311 377 nelle fasce orarie di servizio dello stesso, così come indicato nel sito della Regione Autonoma della Sardegna, ovvero negli altri orari al 118;
c) a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto da Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione di cui al precedente punto a), dando facoltativamente anche il proprio consenso all’effettuazione dell’indagine epidemiologica regionale.
Articolo 5. All’art. 3, primo comma, dell’ordinanza n. 27 del 2 giugno 2020 la lett. a) è sostituita dalla seguente: “a) a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. Ai passeggeri in partenza verso la Sardegna è vietato l'imbarco nel caso venga rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C. Le società di gestione aeroportuale e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna provvedono ad una nuova misurazione della temperatura ai passeggeri in arrivo negli scali sardi ed a tal fine potranno stipulare accordi con i vettori e gli armatori. È fatto obbligo ai medesimi soggetti di dare applicazione alle disposizioni di cui alla determinazione del Direttore generale della Sanità n.197 del 24 marzo 2020”.
Articolo 6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM del 17 maggio 2020 e al Decreto interministeriale n.227 del 2 giugno 2020 nonché, in quanto compatibile, alla ordinanza n. 27 del 2 giugno 2020. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020).