PHOTO
Il presidente della Regione Sardegna, considerate le diverse richieste di chiarimenti interpretativi in ordine ad alcuni articoli contenuti nell'Ordinanza n. 20 del 02.05.2020, ha emesso una nota esplicativa ed interpretativa per l'attuazione delle ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid19 nel territorio regionale della Sardegna.
PESCA SPORTIVA (Riferimento Art. 20)
• L'espressione 'pesca sportiva- contenuta nell'art. 20 è da interpretare in senso ampio e non tecnico. Pertanto, in essa devono ricomprendersi le pratiche ed attività comunemente definite di pesca “amatoriale" o "ricreativa”. In tutti i casi, l'esercizio della pesca sia subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto può essere praticata in forma individuale, con divieto di assembramento e obbligo di distanziamento personale.
• La pesca sportiva, subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto può essere praticata nell'ambito del territorio regionale;
• Per praticare la pesca sportiva da terra è consentito l'accesso in spiaggia compresa la battigia (combinato disposto art. 20 e art. 26);
• Per ragioni di sicurezza, in caso di esercizio della pesca subacquea, è consentita - preferibilmente con un familiare convivente - la pratica in due persone, salva l'osservanza delle norme di distanziamento, igiene e prevenzione relative al Covid19.
• Per la pesca su unità da diporto superiori a sei metri, è consentita la contemporanea permanenza a bordo di uno o più familiari conviventi in ragione delle dimensioni dell'unita. Nel caso di soggetti accompagnatori non conviventi, l'imbarco e subordinato all'idoneità del natante, imbarcazione o nave da diporto al mantenimento del distanziamento interpersonale di due metri, fatti salvi il divieto di assembramento e gli obblighi di igiene e prevenzione relativi al Covid19.