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Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che prevede:
Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico e l'obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento.
"I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza”, ha sottolineato il Ministro.
L’ordinanza:
Art. 1
(Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus
COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali
aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le
caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura
spontanea e/o occasionale;
b) sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche,
sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi,
stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive
o in altri luoghi aperti al pubblico.
2. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di
cui ai punti a) e b)
Art. 2
(Disposizioni finali)
1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.