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L’emendamento proposto dai due esponenti del Movimento 5 Stelle ha determinato in Commissione Giustizia al Senato un’inedita intesa tra il M5S, il Pd e Sel verso l’abrogazione del reato di immigrazione clandestina.
È stato compiuto un primo passo verso la depenalizzazione di un reato che sin dalla sua nascita è stato oggetto di critiche efferate, dati i dubbi sollevati circa la sua costituzionalità e il suo grado di reale deterrenza.
Probabilmente, non sono stati questi i motivi che pochi giorni fa hanno reso possibile l’approvazione dell’emendamento grillino, che, invece, sembra essere il risultato di una rinnovata coscienza, destatasi con forza in seguito all’immane tragedia avvenuta a poche centinaia di metri dalle coste di Lampedusa il 3 ottobre scorso.
Il percorso per l’abrogazione del reato di immigrazione clandestina, che si ritrasformerebbe in illecito amministrativo, non è però che all’inizio, visto che dovrà ottenere il voto favorevole dell’aula, la quale sarà chiamata a confermare questo rinnovato orientamento di politica sull’immigrazione.
Appare giusto cercare di capire, come si è soliti fare in questa rubrica, la reale portata innovativa di un’eventuale abrogazione del reato di clandestinità, partendo dall’analisi normativa di questa ipotesi di reato tanto contestata.
LA FATTISPECIE NORMATIVA.
Il reato di immigrazione clandestina è stato introdotto dal D. Lgs. n. 94 del 2009, cosiddetto “primo pacchetto sicurezza 2009” (successivo, dunque, alla Legge Bossi-Fini del 2002), il quale ha inserito all’interno del corpo normativo del D.Lgs n. 286 del 1990 ,Testo Unico sull’Immigrazione, l’art. 10-bis, prevedendo così la nuova fattispecie del reato di clandestinità.
Essa colpisce e rende penalmente rilevanti le condotte di ingresso e di soggiorno illegale nel territorio dello stato italiano da parte delle persone straniere, secondo quanto disposto dalle altre disposizioni del Testo Unico, nonché di quelle di cui all’art. 1 della L. n. 68 del 2007.
Tale reato si configura come una contravvenzione penale, che punisce i propri destinatari con un’ ammenda compresa tra i 5mila e i 10mila € .
È proprio nella previsione della sanzione pecuniaria che si nasconde uno dei primi aspetti idonei a porre in evidenza l’ineffettività della fattispecie di reato in questione. Come si può credere che intimare l’applicazione di una contravvenzione pecuniaria possa scoraggiare ondate di immigrati che rischiano “il tutto per tutto”per sfuggire dagli orrori e dalle violenze perpetrati nei loro Paesi di provenienza?
E come si può anche solo pensare che possa essere applicata una sanzione del genere, dal momento che le tasche dei sopravissuti non di certo di soldi sono piene!
L’APPELLO DEI GIURISTI E LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.