Con questo spirito il sindaco Nanni Campus ha firmato oggi un’ordinanza che sarà in vigore da domani, 23 dicembre e fino al 31 dicembre. Nel provvedimento, oltre a essere sottolineate e rinforzate le prescrizioni valide a livello nazionale, sono introdotte alcune novità. Innanzitutto è previsto l’obbligo di esibire la certificazione verde anche per chi consuma al bancone: «Nei bar, nei ristoranti e in tutte le attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande il consumo di prodotti all’aperto è consentito a tutti i clienti. Il servizio e il consumo al chiuso sia ai clienti seduti ai tavoli sia a quelli in piedi al bancone è invece consentito solo se in possesso di una Certificazione Verde valida (Green pass rafforzato) o a quelli che ne siano esenti» si legge nel documento.

Altra importante novità riguarda le sale cinematografiche e i teatri dove sarà vietato consumare cibo e bevande per non esporre gli spettatori circostanti al rischio di un possibile contagio.

«Sono intervenuto – spiega il sindaco Nanni Campus – in presenza di un costante e progressivo aumento dei contagi anche nella nostra città, che pure si è sempre dimostrata molto scrupolosa e disciplinata nel difendersi come collettività contro il virus. Ho disposto pertanto due nuove prescrizioni per i pubblici esercizi e per le sale cinematografiche e teatrali. La normativa nazionale infatti contrastava con il buonsenso e le ragioni sanitarie. Il virus non riconosce differenza all’interno di un bar se il suo portatore è seduto (e quindi verificato) o consuma al bancone (e quindi non verificato); così come non si può capire perché si debba proteggere il vicino che guarda il film al cinema ma si possa derogare a una norma di igiene e protezione sanitaria per mangiare popcorn».

Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, 22 dicembre, le persone positive al coronavirus sono 204, con 15 nuovi casi rispetto a ieri. Undici i ricoverati. 82 le persone in quarantena.

È sancito l’obbligo di usare la mascherina anche all’aperto ogni volta che non possa essere assicurata in modo costante la distanza interpersonale di almeno un metro, come ad esempio negli eventi organizzati nelle strade e piazze. Obbligo di uso delle mascherine anche nelle aree mercatali, aperte e chiuse. L’ordinanza richiama inoltre un caso particolare della città: «Considerato che in particolare nell’area pedonale di via Torre Tonda – si legge -, per le caratteristiche della strada e per la presenza di numerosi pubblici esercizi, si registrano, specie in occasione delle festività e nei fine settimana, eccessive presenze di persone che contemporaneamente affollano la strada, allo scopo di prevenire il rischio di diffusione dei contagi da virus Sars-Cov 2, tale obbligo di indossare costantemente la mascherina a protezione delle vie respiratorie si applica durante l’arco della giornata dalle 10 alle 2 del giorno successivo, a tutti coloro che circolano o stazionano nella strada».

La Polizia locale potrà in qualsiasi momento chiudere gli accessi alle strade, piazze o a porzioni di esse, qualora si registrino assembramenti, ma anche in funzione preventiva.

Per il 24 e il 31 dicembre saranno intensificati ulteriormente i già serrati controlli della Polizia locale. In particolare, per la vigilia di Natale, in cui per consuetudine prima dell’insorgenza dell’emergenza sanitaria si registravano assembramenti nei pubblici esercizi, dalla mattina fino alla cena, gli esercenti sono richiamati al rispetto rigoroso della capienza massima prevista per ogni singola attività. Per quanto riguarda i cenoni o eventi similari la sera di Capodanno, organizzati da pubblici esercizi, attività di ristorazione, circoli ricreativi (per i propri associati) e assimilati, non sono ammessi i trattenimenti danzanti; i trattenimenti musicali potranno svolgersi nel rispetto rigoroso dei dettami di cui all’ordinanza in vigore, e dovranno cessare entro le 1 del 1 gennaio 2022 (quindi con la proroga di un’ora rispetto al normale orario). Deve essere sempre assicurato almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi (a eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale); il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale dovrà corrispondere ai limiti di capienza dello stesso riportati nel cartello affisso all’ingresso dell’attività medesima.

Anche le attività commerciali devono esporre all’ingresso del punto di vendita il cartello con il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente, e gli ingressi dei clienti devono essere contingentati. Tale obbligo vale anche per gli spazi comuni - gallerie commerciali e percorsi interni - in cui, in base alle dimensioni degli spazi stessi, devono essere comunque regolati gli accessi.

L’ordinanza riporta tutte le norme già in vigore per ristoranti e altre attività simili, come l’obbligo di segnare un nominativo e numero di telefono per ogni tavolo e di usare menù digitali o plastificati. Non sono mai consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. Spetta all’esercente adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze. I clienti devono indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo, a eccezione del momento in cui consumano alimenti e bevande. Il personale in servizio a contatto con i clienti deve usare la mascherina e deve assicurare una frequente igiene delle mani. Al termine di ogni servizio al tavolo deve essere assicurata la pulizia e la disinfezione delle superfici.

 

La Polizia locale è tenuta a intensificare i controlli sul rispetto delle norme.

Inoltre, a carico del legale rappresentante delle attività restano in vigore le sanzioni accessorie: per la prima violazione a una o più delle prescrizioni di cui al presente provvedimento si dispone la chiusura dell'attività per 5 giorni; per la seconda violazione, si dispone la chiusura dell'attività per dieci giorni; per la terza violazione si dispone la chiusura dell'attività per quindici giorni; dalla quarta violazione si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per trenta giorni.