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Il questore di Oristano Giuseppe Giardina, a seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso due divieti di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (Daspo) in occasione dei disordini avvenuti durante la partita di calcio disputata fra Tharros e Carbonia Calcio, valevole per il campionato di Eccellenza - Girone A, svoltasi lo scorso 11 maggio presso l’impianto sportivo comunale di Terralba.
I destinatari della misura sono un giocatore e un dirigente del Tharros. Al termine della partita, il cui esito ha determinato la retrocessione della squadra locale, è scaturito un parapiglia all’interno del campo da gioco che ha visto coinvolti numerosi giocatori di entrambe le squadre. Secondo quanto riferito, un giocatore del Tharros avrebbe rincorso alcuni calciatori del Carbonia colpendoli con pugni, calci e spintoni.
Come ricostruito dagli agenti, un pugno ha colpito di striscio il volto di un calciatore avversario e un calcio la gamba un altro atleta. Nel comunicato emesso dalle forze dell'ordine si legge che, inoltre, il direttivo, invece di tentare di riappacificare i calciatori ha fatto indebitamente ingresso sul terreno di gioco pur non avendone titolo, aggredendo verbalmente e ingiuriando l’arbitro. I comportamenti tenuti dai due hanno indotto i giocatori e il pubblico presente sugli spalti ad assumere analoghi atteggiamenti mettendo in grave pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.
Solo l’intervento delle forze dell'ordine, che hanno scortato la terna arbitrale, ha attenuato la situazione impedendo che degenerasse. Il fatto ha avuto una notevole risonanza mediatica a livello locale e la Digos ha subito avviato una minuziosa attività investigativa volta a identificare i responsabili dei disordini.
Il procedimento amministrativo instaurato dalla Divisione Polizia Anticrimine è sfociato, come detto, con l’adozione da parte del Questore di 2 Daspo notificati ai due esponenti del Tharros, che per un anno non potranno accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri stati membri dell’Unione Europa dove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli.
Il divieto di accesso riguarda l’area circostante gli impianti sportivi durante, nonché due ore prima dell’inizio e due ore dopo il termine degli incontri, le stazioni ferroviarie e dei mezzi di superficie utilizzati dai tifosi per raggiungere l’impianto sportivo e gli esercizi pubblici presenti nei pressi dello stadio e compresi nel raggio di un chilometro dal medesimo ove si ritrovino abitualmente i tifosi.
Durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, nazionali e internazionali, un’ora prima dell’inizio, durante e un’ora dopo il termine delle stesse, il provvedimento vieta di accedere, altresì, agli impianti sportivi interessati dalla manifestazione e all’area limitrofa ai medesimi.